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Cassazione: impianti rifiuti, il limite quantitativo non si riferisce alle singole attività di recupero

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La tesi secondo cui il limite quantitativo annuo di rifiuti gestiti da un impianto dovrebbe essere applicato ad ogni attività svolta (per esempio sia alla messa in riserva sia al trattamento), risulta irrazionale in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perché avrebbe l’effetto di moltiplicare indebitamente il limite quantitativo autorizzato, così determinandone il superamento, laddove esso, invece, deriva dalle dimensioni, dalle strutture e dalla capacità produttiva dell’impianto e riguarda il dato complessivo dei rifiuti che in un anno in esso siano introdotti e trattati.
Lo riporta la sentenza della Cass. pen., Sez. III, n. 10440 del 23 marzo 2020: il commento che segue è a cura di S.Casarrubia tratto da Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro – (scopri gli abbonamenti online e su carta!) (rubrica Rassegna Giurisprudenza).

Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10440 del 23 marzo 2020: il fatto

L’ordinanza del Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di un impianto per il recupero di rifiuti, disposto a fini impeditivi in relazione anche al reato di cui all’art. 256 T.U.A., stante la totale difformità dell’attività svolta rispetto all’autorizzazione semplificata rilasciata.
L’amministratore della società che gestisce l’impianto proponeva ricorso per Cassazione, denunciando l’errata interpretazione del contenuto e della portata dell’autorizzazione ambientale che consentirebbe, secondo la prospettazione difensiva, sia la messa in riserva sia il recupero di rifiuti per 55.000 tonnellate all’anno per entrambe le attività di recupero. Il ricorso è infondato.

Sentenza n. 10440/2020: Cassazione, il limite quantitativo sarebbe da applicare per ciascuna delle attività svolte nell’impianto

A giudizio del Supremo Collegio, il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui il limite quantitativo sarebbe da applicare per ciascuna delle attività svolte nell’impianto, sulla base del rilievo che nelle schede di rinnovo e aggiornamento dell’iscrizione nel registro delle imprese che svolgono l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi non emerge che il limite quantitativo dei rifiuti trattabili per anno, pari a 55.990 tonnellate, sia stato previsto per ciascuna delle attività di trattamento autorizzate (R3 e R13), tanto da dare luogo a un quantitativo complessivo di rifiuti trattabili pari a 111.980 tonnellate, ritenendo di conseguenza che tale limite vada riferito al quantitativo complessivo di rifiuti annualmente trattati nell’impianto.

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