rifiuti inerti e criteri ammissibilità in discarica

Rifiuti inerti: il MASE chiarisce sulle deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica

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Con risposta a Interpello n. 29231 dell’11 febbraio 2026, il MASE fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle deroghe ai limiti di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti, con particolare riferimento ai parametri TDS, e codici EER.

Discariche per rifiuti inerti: i chiarimenti del MASE sulle deroghe ai limiti

Con risposta a Interpello presentato da Confindustria, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti interpretativi in materia di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per inerti e applicazione delle deroghe previste dall’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003.
Il documento affronta, in particolare, due questioni centrali:

  • se, nell’ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. n.36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4, di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri.
  • nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell’art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un’analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.

Il quadro normativo di riferimento

Il Ministero ricostruisce preliminarmente il contesto normativo applicabile, richiamando:

  • il D.Lgs. 36/2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE sulle discariche;
  • il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

L’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che il conferimento in discarica per inerti è subordinato all’esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis e al rispetto dei limiti fissati nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato.

TDS, solfati e cloruri: è possibile scegliere il parametro?

Il primo quesito riguardava la possibilità, nell’ambito di un’autorizzazione in deroga ex art. 16-ter, di poter scegliere se verificare:

  • il rispetto del valore limite dei Solidi Disciolti Totali (TDS)
    oppure
  • in alternativa, i limiti relativi a solfati e cloruri.

Il Ministero ricorda che la nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4 consente, in fase autorizzativa e su richiesta del gestore, tale opzione alternativa, evidenziando come il parametro TDS rappresenti un indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti.

Deroghe ex art. 16-ter: natura eccezionale e limiti applicativi

L’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 disciplina però una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di ammissibilità, consentendo all’autorità competente di autorizzare, “caso per caso e per rifiuti specifici, il superamento di determinati valori limite, purché ciò avvenga a valle di una valutazione di rischio condotta secondo le modalità di cui all’Allegato 7 e sia dimostrata l’assenza di pericoli per l’ambiente”.
Da ciò deriva quindi che la possibilità di scegliere – in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore – se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve fare seguito alle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso:

  • dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS;
  • dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione.

In ogni caso, questa valutazione deve essere oggetto di una specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Valori limite derogati: si applicano a tutti i rifiuti con stesso codice EER?

Il secondo quesito riguardava la possibilità di applicare valori limite derogati – validati tramite analisi di rischio – a tutti i rifiuti inerti già autorizzati in discarica sulla base del codice EER.
Su questo punto il MASE è netto.
L’autorizzazione in deroga può essere concessa esclusivamente caso per caso e per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe.

La richiesta di deroga deve essere poi supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, che comprenda informazioni su:

  • composizione chimico-fisica,
  • capacità di generare percolato,
  • comportamento a lungo termine del rifiuto,
  • modalità di interazione con il corpo di discarica.

In un contesto così articolato, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga.
In altri termini, non può essere condivisa un’interpretazione estensiva secondo cui i valori derogati possano applicarsi indistintamente a tutti i rifiuti riconducibili a determinati codici EER.

Dove consultare il testo integrale dell’interpello MASE n. 29231/2026

Per un’analisi completa delle motivazioni e dei riferimenti normativi richiamati dal Ministero si rinvia al testo ufficiale dell’interpello.

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