11.09.26
18.02.26 - Redazione InSic
Con risposta a Interpello n. 29231 dell’11 febbraio 2026, il MASE fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle deroghe ai limiti di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti, con particolare riferimento ai parametri TDS, e codici EER.
Nell'articolo
Con risposta a Interpello presentato da Confindustria, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti interpretativi in materia di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per inerti e applicazione delle deroghe previste dall’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003.
Il documento affronta, in particolare, due questioni centrali:
Il Ministero ricostruisce preliminarmente il contesto normativo applicabile, richiamando:
L’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che il conferimento in discarica per inerti è subordinato all’esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis e al rispetto dei limiti fissati nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato.
Il primo quesito riguardava la possibilità, nell’ambito di un’autorizzazione in deroga ex art. 16-ter, di poter scegliere se verificare:
Il Ministero ricorda che la nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4 consente, in fase autorizzativa e su richiesta del gestore, tale opzione alternativa, evidenziando come il parametro TDS rappresenti un indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti.
L’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 disciplina però una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di ammissibilità, consentendo all’autorità competente di autorizzare, “caso per caso e per rifiuti specifici, il superamento di determinati valori limite, purché ciò avvenga a valle di una valutazione di rischio condotta secondo le modalità di cui all’Allegato 7 e sia dimostrata l’assenza di pericoli per l’ambiente”.
Da ciò deriva quindi che la possibilità di scegliere – in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore – se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve fare seguito alle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso:
In ogni caso, questa valutazione deve essere oggetto di una specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Il secondo quesito riguardava la possibilità di applicare valori limite derogati – validati tramite analisi di rischio – a tutti i rifiuti inerti già autorizzati in discarica sulla base del codice EER.
Su questo punto il MASE è netto.
L’autorizzazione in deroga può essere concessa esclusivamente caso per caso e per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe.
La richiesta di deroga deve essere poi supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, che comprenda informazioni su:
In un contesto così articolato, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga.
In altri termini, non può essere condivisa un’interpretazione estensiva secondo cui i valori derogati possano applicarsi indistintamente a tutti i rifiuti riconducibili a determinati codici EER.
Per un’analisi completa delle motivazioni e dei riferimenti normativi richiamati dal Ministero si rinvia al testo ufficiale dell’interpello.
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