Impianti rinnovabili

Decreto PNRR 3 convertito in Gazzetta. Le novità per l’ambiente e l’energia

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In Gazzetta la Legge di conversione (41/2023) del DECRETO PNRR 3, il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, qui il TESTO COORDINATO.

Contiene “Disposizioni urgenti” per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Annunciato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 contiene anche disposizioni emerse per l’Edilizia e gli Appalti. Al suo interno diversi i riferimenti alla materia ambientale ed energetica. Li riportiamo di seguito, rimandando a specifici approfondimenti sulle disposizioni più importanti.

Decreto PNRR 3: il testo

Lo schema di decreto-legge di attuazione del PNRR prevede:

  • Parte I (artt. 1-7)  – Governance per il PNRR e il PNC;
  • Parte II (artt. 8-51)  – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
  • Parte III (artt. 52-59)  – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

Decreto PNRR 3: le disposizioni in materia di tutela ambientale

Per la parte di tutela ambientale segnaliamo le seguenti disposizioni in materia di inquinamento, procedure ambientali, emissioni e bilancio ambientale:

  • Articolo 9 (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)
  •  Articolo 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)
  • Articolo 29 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)
  • Articolo 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
  • Articolo 45, commi 1-2-ter (Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico)
  • Articolo 42 (Interventi di rinaturazione dell’area del Po e altre misure per l’approvvigionamento idrico)
  • Articolo 45, commi 2-quater-2-octies (Pratiche agricole sostenibili per aumentare l’assorbimento di carbonio)
  • Articolo 45-bis (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)
  • Articolo 47, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater (Modifiche alle soglie per l’assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici)
  • Articolo 51-bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)
  • Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter  (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Decreto PNRR 3: le disposizioni in materia di energia

Per la parte di sviluppo energetico,  segnaliamo le seguenti disposizioni:

  • Articolo 16, commi 1-3 (Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
  • Articolo 16, comma 3-bis (Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali)
  • Articolo 41 (Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile)
  • Articolo 43 (Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
  • Articolo 46 (Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici)
  • Articolo 47, comma 1, let. 0a)  (Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano)
  • Articolo 47, commi 1, lett. a)-d) e da 2 a 6 (Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
  • Articolo 47, commi 1-bis-1-quater (Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile)
  • Articolo 47, comma 6-bis (Biometano)
  • Articolo 47, commi 7-9 (Disposizioni in materia di reti elettriche)
  • Articolo 47, comma 9-bis (Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
  • Articolo 47, commi 10-11 (Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo)
  • Articolo 47-bis (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)
  • Articolo 48, commi 1-3 (Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
  • Articolo 49, commi 1-3 (Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)
  • Articolo 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida)
  • Articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater (Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica)

Vediamo ora quali semplificazioni sono previste per la tutela dell’ambiente: l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, lo sviluppo della rete elettrica nazionale, l’idrogeno e il mini-eolico.

Semplificazione norme Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il provvedimento introduce nuove disposizioni di

  • semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare misure per rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in
  • aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale
  • in discariche e cave non più soggette a sfruttamento.
  • riduzione della fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici;
  • procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente. Il coinvolgimento del Ministero della cultura riguarda il procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e non più nelle aree contermini.

Rete elettrica nazionale: le semplificazioni

Il Ministero dell’Ambiente sottolinea poi due nuove disposizioni di semplificazione per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale:

  1. la prima volta a garantire che gli elementi emersi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete possano essere acquisiti e considerati anche in sede di VIA dei singoli interventi previsti dal piano stesso;
  2.  la seconda volta a facilitare la realizzazione degli aumenti di cubatura degli edifici destinati, in via esclusiva, alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche.

Sviluppo dell’idrogeno nel Decreto PNRR3

Il Ministero ha realizzato una “corsia veloce” per lo sviluppo dell’idrogeno verde e/o rinnovabile, rimettendo esclusivamente alla VIA statale l’esame di progetti per impianti che producano energia da questa fonte pulita, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Decreto PNRR 3: dal mini eolico alla rinaturazione del Po

Sono state inoltre approvate semplificazioni normative riguardanti

  • gli impianti di accumulo energetico e agro-fotovoltaici,
  • interventi volti a liberalizzare il cosiddetto “mini-eolico”.
  • quadro giuridico semplificato per la rinaturazione dell’area del fiume Po,
  • processi tecnico-amministrativi riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo
  • rafforzamento della copertura economica per il finanziamento dell’assistenza tecnica per il PNRR.

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