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Legge europea bis: i rilievi europei in materia di ambiente

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Diversi i rilievi su alcune importanti tematiche ambientali: approfondiamo in particolare la partecipazione al pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale


Il Disegno di Legge europea bis (C. 1864-A) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”è stato trasmesso al Senato l’11 giugno scorso.
Al suo interno sono contenute disposizioni che riguardano l’adempimento di alcune direttive europee in materia di ambiente, al Capo IV “Disposizioni in materia di ambiente” (artt 12 e segg).

In particolare si tratta di
• Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. (Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) – Art 12 DDL Europea bis
• Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Caso EU Pilot 1611/10/ENVI) – Art. 13 DDL Europea bis.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. (Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI) – Art. 14 DDL Europea bis.
• Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Art. 15 DDL Europea bis)
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/ CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (Art. 16 DDL Europea bis)
• Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale (Art. 17 DDL Europea bis).

Nella documentazione del Disegno di legge si sottolineano alcuni passaggi particolarmente importanti: a proposito dell’art. 12, si legge che si intende superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI: la Commissione contesta il mancato recepimento nell’ordinamento interno delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/35/CE nel caso di piani o programmi di cui all’allegato I della stessa direttiva ai quali non si applica né la direttiva 2001/ 42/CE sulla valutazione ambientale strategica (VAS ) né la direttiva 2000/60/CE in materia di acque. Secondo la Commissione, infatti, i citati paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2 della direttiva 2003/35/CE debbono intendersi nel senso che i piani o programmi di cui all’allegato I della direttiva, che non sono sottoposti ad una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE o ai sensi della direttiva 2000/ 60/CE, devono comunque essere assoggettati alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/35/CE.

La Commissione pertanto contesta l’interpretazione italiana in base alla quale non sarebbe necessaria un’espressa trasposizione delle disposizioni in questione in quanto la loro osservanza sarebbe comunque garantita dall’applicazione di norme già vigenti nell’ordinamento (D.Lgs. 195/2005 e L. n. 241/90) e quindi l’Italia dovrà procedere ad una novella all’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, al fine di:
a) prevedere l’obbligo, per le autorità competenti all’elaborazione, alla approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi di cui all’allegato I della direttiva 2003/35/CE, di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi;
b) definire le modalità di detta partecipazione del pubblico. Tali disposizioni costituiscono, altresì, ulteriore attuazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.

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Redazione InSic

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