Legge di Bilancio 2018: SISTRI, proroghe e semplificazioni

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Nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) in vigore dal 1 gennaio 2018 è contenuta la consueta proroga per il SISTRI e viene inserito un articolo specifico nel Testo Unico ambientale in materia di semplificazione delle procedure e di termini per il recupero dei contributi SISTRI. E non solo…

Proroga SISTRI

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2018 per applicare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): è infatti uscito il nuovo MUD 2018 per le comunicazioni ambientali. Nel frattempo non si applicheranno le relative sanzioni del Sistema, ma si introducono norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

Semplificazioni SISTRI: il nuovo articolo del Testo unico ambientale

Al punto 1135 si inserisce infatti, nel D.Lgs. n.152/2006, l’Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilita’ dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) che riportiamo in fondo alla notizia.
L’articolo prevede al comma 1 la possibilità di adempiere alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto(artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/2006) anche in formato digitale (possibile per il Ministero Ambiente predisporre un formato digitale apposito per i sopradetti adempimenti).
Al comma 3 si prevede la trasmissione della quarta copia dei formulari di trasporto anche mediante PEC.
Al comma 4 si stabilisce che al contributo SISTRI (previsto in art. 6 del DM 78/2016) si applicano i termini di prescrizione ordinaria (art. 2946 del codice civile – 10 anni salvo diversa previsione di legge)
Al comma 5 si prevede un apposito decreto ministeriale che fisserà le procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI. Diffusamente nell’articolo si riportano i criteri da seguire per le suddette procedure (vedi di seguito il nuovo articolo nel dettaglio delle lettere a) -d).
Infine al comma 6 si stabilisce che l’esperimento delle procedure per la compilazione/tenuta del registro/formulario determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.

Il nuovo Art. 194-bis del D.Lgs. n.152/2006

Semplificazione del procedimento di tracciabilita’ dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI
“1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi”.

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Redazione InSic

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