Delega in materia ambientale e responsabilità amministrativa degli enti

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La delega in materia ambientale rappresenta, da lungo tempo ormai, il momento di incontro di un serrato dibattito i cui profili di rilievo vengono esaminati ed approfonditi nell’articolo di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2018 “La delega in materia ambientale e la responsabilità degli enti”, a firma di Cecilia Valbonesi, Avvocato del foro di Firenze, alla luce, altresì, della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

La tutela dell’ambiente costituisce ormai da tempo una priorità assoluta del legislatore, chiamato a dare risposte efficaci nel contrasto delle condotte illecite che pongono in pericolo tanto l’ecosistema quanto la salute delle persone.
In questo quadro di rinnovata sensibilità debbono inserirsi le novità normative e gli approdi giurisprudenziali che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
In particolare, con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nuove fattispecie incriminatrici nel corpus del Codice penale volte a sanzionare, con pene molto elevate, l’inquinamento ambientale (art. 452 bis), il disastro ambientale (art. 452 quater) – anche in forma colposa (art. 452 quinquies) – il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies), l’impedimento al controllo (art. 452 septies) e l’omessa bonifica (art. 452 terdecies).
Come noto, la novella rafforza la salvaguardia dell’ecosistema prima affidata alle “armi spuntate” del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 IL Testo Unico Ambiente.

Le tutele apprestate all’ecosistema si ispirano ad una riflessione che muove dalla parziale identità strutturale fra i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e i rischi per l’ambiente: si tratta, infatti, di settori nei quali il progressivo sviluppo diacronico di una pluralità di condotte danno luogo, d’improvviso e spesso dopo molto tempo, all’infortunio come all’inquinamento o al disastro ambientale .
Tuttavia, una condotta illecita può “limitarsi” a mettere in pericolo il bene della sicurezza del lavoro, come quello dell’ambiente: in questo caso la sanzione è affidata ai precetti contravvenzionali del D.Lgs. 81 del 2008 e del D.Lgs. 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente).
Più spesso, le condotte inosservanti rimangono “sotto traccia” finché non danno luogo ad un vero e proprio evento lesivo (morte o lesione di un lavoratore, inquinamento o disastro ambientale) sanzionato attraverso le prescrizioni delittuose del Codice penale (artt. 589 e 590 c.p. – 452 bis e quater c.p.).
A ciò si associa, inoltre, la circostanza del ruolo centrale che la criminalità d’impresa assume nell’eziologia di questi reati. La persona giuridica, quale struttura complessa dotata di una pluralità di soggetti e di scopi funzionali, rappresenta terreno fertile per lo sviluppo di condotte idonee a ledere o mettere in pericolo tanto la salute e la sicurezza del lavoratore quanto l’ecosistema.

La disciplina legislativa in tema di tutela dell’ambiente, soprattutto ove calata nel delicato ambito della responsabilità delle persone giuridiche, presenta non poche lacune.
Fra esse certo spicca la mancata previsione e regolamentazione della delega in materia ambientale, frutto tuttavia di una elaborazione giurisprudenziale attenta a non pretermettere le garanzie costituzionali che presidiano l’ordinamento penale dinnanzi ad esigenze di tutela quanto mai stringenti.

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Riferimenti bibliografici
La delega in materia ambientale e la responsabilità degli enti
Cecilia Valbonesi, Avvocato del foro di Firenze
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.8/2018

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