Conferenza di Servizi: modificati i riferimenti nel Regolamento AUA e Codice Ambiente

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Entra in vigore il prossimo 27 luglio il Decreto legislativo n. 127/2016 del 30 giugno, (pubblicato in GU n.162 del 13-7-2016) che modifica la disciplina vigente in materia di Conferenza di Servizi anche nei procedimenti di autorizzazione ambientale.
Il decreto modifica la disciplina generale della Conferenza, incidendo in particolare, (art.1) con correzioni e sostituzioni agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali modifiche si ripercuotono nei riferimenti del DPR n.59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale) e del Codice Ambiente alla Conferenza di Servizi.

L’art.4 apporta modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 che disciplina la Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.
Si sopprime il periodo in cui si riporta che “Resta ferma la facolta’ di indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160” e l’ultimo periodo del comma 5 ” I soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241″.
Si tratta cioè di due riferimenti diretti, fatti dal D.P.R. alla Conferenza dei Servizi.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 127/2016 apporta modifica anche al Codice dell’Ambiente per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio: l’art.9 “Norme procedurali generali”, comma 2 riportava un riferimento alla Legge n.241/90 in particolare, agli articoli 14 e sgg, limitando il riferimento al solo articolo 14 (Conferenza di servizi) e non alle altre Conferenze.
Modifiche testuali anche all’art. 25 comma 3 del Codice Ambiente secondo periodo dove si cita la Conferenza di Servizi istruttoria eventualmente indetta dall’Autorità competente per permettere alle amministrazioni di rendere le proprie determinazioni in caso di realizzazioni di progetti ambientali. Ora non si parla più di “eventualità” e la Conferenza perde la qualifica di “istruttoria”.

Infine, l’art.6 del D.Lgs. n. 127/2016 stabilisce che, nel caso di Conferenza di Servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente deve effettuare la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
La Comunicazione di cui si fa accenno nel nuovo art. 14 bis della L.n.241/90 è quella per l’indizione della Conferenza Semplificata da parte dell’amministrazione procedente In fondo l’art. 14 bis come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

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Redazione InSic

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