Sostanze chimiche

Agenti cancerogeni: sostituiti gli allegati XLII e XLIII del Testo Unico di Sicurezza

3347 0
Iscriviti ora alla newsletter di InSic!
informativa sulla privacy

Quando invii il modulo, controlla la tua posta in arrivo per confermare l'iscrizione (verifica anche nello spam)


Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 viene recepita la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sullaprotezione dei lavoratori contro irischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Ciò comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel DM 11/2/2021

Le modifiche agli allegati XLII e XLIII

I due allegati del testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro All. XLII e XLIII) sullaprotezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di recente conDECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44,di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modificaanch’essa la Direttiva “Madre” 2004/37).
In quel caso il Decreto aveva modificato anche l’art. 242 comma 6 in materia disorveglianza sanitaria dei lavoratori egli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale)
.

Vedi l’analisi sul D.lgs. n.44/2020 su InSic per le misure introdotte durante il 2020.

Allegati Agenti chimici al Testo unico di Sicurezza: le modifiche 2021

Fra le modifiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati segnaliamo:

  • Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze , Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento alla
  1. Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
  2. Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
  • Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare
  1. quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
  2. inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.

Le direttive sui cancerogeni: 2019/130 e 2019/983

Il Decreto 11/2/2021 recepisce due importanti direttive che apportanomodifica alla direttiva 2004/37/CE a distanza di quasi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea.

La Direttiva 2019/130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 (in Gazzetta europea L 30 del 31/1/2019): oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA), modifica significativamentel’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) el’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, che vienecompletamente sostituito.

Approfondisci con l’analisi di InSic


LaDirettiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio modifica in particolare,l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità,entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

Approfondisci con l’analisi di InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore