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Radiazioni ionizzanti: documentazione sanitaria e tempi di consegna

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I medici del lavoro addetti alla sorveglianza sanitaria in materia di radiazioni ionizzanti avranno ora nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti per la consegna dei documenti sanitari personali, unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – che ha abrogato il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 a partire dal 27 agosto 2020 – vedi il nostro APPROFONDIMENTO.
Lo riporta una nota del Ministero del Lavoro.Il termine era in origine fissato in sei mesi dall’articolo 90 del Decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il medico autorizzato provvede alla trasmissione della documentazione, unitamente al Documento sanitario personale (articolo 140) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 140, comma 3.
Per quanto riguarda le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa occorre far riferimento all’allegato XXIII del D.Lgs. n.101/2020, ma un prossimo decreto del Ministero del Lavoro (da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Decreto) stabilirà le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII che raccoglie la documentazione di cui all’art. 132, comma 1, lettere a), b) e c) con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l’indicazione della sede legale e della sede di lavoro.

Esposizioni a radiazioni ionizzanti: quali documenti vanno consegnati dal medico del lavoro?

Ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n.101/2020 la Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (con riferimento alla direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; ed ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81) che il medico deve consegnare consiste in:
le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda; (lett. D dell’art. 132);
• le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione; (lett. E dell’art. 132)
i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti (lett. F dell’art. 132).

In cosa consiste la Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione da radiazioni ionizzanti?

In base alla nuova disciplina, e sempre all’art. 132 del D.Lgs. n.101/2020 l’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata:
a) la relazione di cui all’articolo 109, comma 2 e all’articolo 131, comma 1, relativa all’esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9;
b) le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
f) i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
Per i lavoratori di cui agli articoli 112 (lavoratori esterni) e 115 (lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti) nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell’allegato di cui al comma 6.

Radiazioni ionizzanti e documentazione: quali obblighi di conservazione?

Il datore di lavoro conserva:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività dell’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall’esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza.

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Redazione InSic

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