Radiazioni ionizzanti: differimento al 30 luglio per la documentazione sanitaria

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Con NOTA n.7216 del 24 aprile 2020 il Ministero del Lavoro differisce i termini per la consegna dei documenti sanitari previsti per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230: la documentazione sanitaria va presentata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti unitamente ai documenti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere d) ed e).
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, tale termine semestrale può essere eccezionalmente differito entro la data del 31 luglio 2020.
Facciamo il punto sugli ultimi richiami normativi in materia di radiazioni ionizzanti e suggeriamo sull’argomento l’articolo di approfondimento: “Radiazioni ionizzanti, la direttiva europea detta nuove regole” di G.M.Contessa sulla direttiva 2013/59/EURATOM, attualmente in fase di recepimento alla Camera, la cui adozione modificherà le normative di riferimento.

Rischio radiologico: le previsioni del DL Liquidità

Nell’art. 39 del DL Liquidità convertito compare una previsione in materia di rischio radiologico: confermato l’assolvimento dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche, attraverso l’osservanza delle disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione della comunicazione di avvio dell’attività, corredata del benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione (articolo 61, comma 2), e dell’esito della prima verifica (articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2 del Decreto legislativo.

Radiazioni ionizzanti: ancora in discussione il decreto di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom

Ancora in discussione alla Camera, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Si tratta del nuovo “testo unico” di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (da abrogare).

La Direttiva 2013/59/EURATOM

Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova Direttiva europea di Radioprotezione, la Direttiva 2013/59/EURATOM, approvata il 5 Dicembre 2013 dal Consiglio dell’Unione Europea e pubblicata il 17 Gennaio 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
La nuova Direttiva che “stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”, è frutto di quasi due decadi di ricerca internazionale nel campo (IAEA, WHO, ICRP, ecc.) e di un processo di revisione durato diversi anni, e recepisce ed abroga ben 5 Direttive precedenti. In particolare, sostituisce interamente la Direttiva 96/29 (norme di sicurezza della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti) e integra le Direttive 89/618 (informazione della popolazione in caso di emergenza radioattiva), 90/641 (protezione dei lavoratori esterni), 97/43 (esposizioni mediche) e 2003/122 (sorgenti sigillate ad alta attività e sorgenti orfane).

NOTA n.7216 del 24 aprile 2020 del MINISTERO DEL LAVORO

Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni.
(Ministero del Lavoro – sez. Normativa)

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Gian Marco Contessa
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2014

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Redazione InSic

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