DPCM 3 novembre 2020: le misure restrittive per il Paese e per area di rischio – Agg. Ordinanza 27 novembre

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In vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, il DPCM 3 novembre 2020 che riporta misure restrittive validate a livello nazionale e regionale (per area di rischio) in risposta alla crescente emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questa pagina l’analisi del DPCM 3 novembre 2020: le misure restrittive, news e aggiornamenti sulle aree regionali di rischio, le principali FAQ e tutti i link informativi sull’andamento del contagio da COVID-19

Nell'articolo

Pagine di approfondimento sul DPCM 3 novembre 2020

Per approfondimenti sul Decreto suggeriamo la consultazione delle seguenti pagine informative:

Pagina FAQ del Governo sui contenuti del DPCM 3 novembre 2020

• Pagina informativa del Ministero SaluteCovid-19 – Situazione in Italia

• Mappa multimediale sui dati relativi al contagio nelle Regioni


• Pagina informativa del Ministero Salute sul COVID-19

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IN QUESTO APPROFONDIMENTO – Indice:


1. AGGIORNAMENTI e NEWS SULLE AREE regionali DI RISCHIO

2. ANALISI DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020: Misure generali valide per tutto il territorio nazionale

3. ANALISI DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020: Misure specifiche per area di rischio regionale

4. ALLEGATI tecnici del DPCM 3 NOVEMBRE 2020: le novità

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• AGG. 30 novembre 2020

Dal Ministero della Salute due nuove Ordinanzevolte a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus:

Laprima Ordinanza, firmata il 27 novembre, dispone il passaggio nell’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 novembre.

Laseconda Ordinanza, firmata anch’essa il 27 novembre, rinnova le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre scorso per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa.

Le Ordinanze restano in vigore fino al 3 dicembre 2020.

Complessivamente, quindi, laripartizione delle Regioninelle diverseareeè attualmente la seguente:

  • Area gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto
  • Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

• AGG. 24 novembre 2020

1.) Con Ordinanza del 20 novembre, si dispone il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 22 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre 2020.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
In zona gialla:
•Lazio
•Molise
•Provincia autonoma di Trento
•Sardegna
•Veneto

In zona arancione le Regioni:
•Basilicata
•Emilia Romagna
•Friuli Venezia Giulia
•Marche
•Liguria
•Puglia
•Sicilia
•Umbria.

In zona rossa le Regioni:
•Abruzzo
•Calabria
•Campania
•Lombardia
•Piemonte
•Toscana
•Valle d’Aosta
•Provincia Autonoma di Bolzano.

2.) Con Ordinanza, firmata il 19 novembre e già in vigore, si rinnova fino al 3 dicembre prossimo le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre.
Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

AGGIORNAMENTI Aree di rischio regionali

• AGG. 18 novembre 2020

A partire da mercoledì 18 novembre l’Abruzzo diventa zona rossa. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restandole misure previste nel Dpcm del 3 novembre, il Presidente della Regione, Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza n.102 del 16 novembre 2020 recante ‘ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19‘, che introduce su tutto il proprio territorio le misure previste dal Governo per le cosiddette “zone rosse”.

Abruzzo: cosa è possibile fare nell’area rossa

– è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute;
– vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.;
Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 e resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.;
– I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità;
– Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.;
– Chiusi i centri estetici;
– Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi;
– consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;
– sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
– per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico”.

AGG. 16 novembre 2020: Ordinanza Min. Salute del 13 novembre 2020

Pubblicata in Gazzetta l’Ordinanza 13 novembre 2020 che aggiorna il livello di rischio epidemiologico per le Regioni in base all’analisi dei dati sulla diffusione dell’epidemia e sugli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità.
Le misure previste dall’Ordinanza entrano in vigore il 15 novembre 2020.

Nello specifico in base alla nuova Ordinanza:
• entrano nell’area arancione le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche
• entrano nell’area rossa Campania e Toscana.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

• AGG. 11 novembre 2020: Ordinanza Min. Salute del 10 novembre 2020

Con ordinanza del 10 novembre 2020 del Ministero della Salute si formalizza il passaggio di alcune Regioni da una fascia di rischio all’altra, per rispondere più adeguatamente alla recrudescenza da COVID-19.
In base alla nuova Ordinanza:
entrano nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria
entra nell’area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.

Alll’11 novembre, dunque, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria
area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

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DPCM 3 novembre 2020: quali novità?

Il decreto è composto da 14 articoli e 24 allegati e opera in sostituzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Rispetto al precedente Decreto contiene:
1. Modifiche alle misure generali per l’intero territorio nazionale (art.1)

2. gli articoli 2 e 3 segnalano le misure restrittive distinte per Area di rischio.

3. Si aggiungono tre allegati nuovi all’ elenco contenuto nel precedente DPCM:
* l’Allegato 23 che identifica le attività qualificabili come “Commercio al dettaglio”;
* l’Allegato 24 che identifica i “Servizi alla persona”;
* l’Allegato 25 che riporta le misure di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”.


MISURE GENERALI VALEVOLI PER IL TERRITORIO NAZIONALE


L’art. 1 dettaglia quelle che sono le misure generali che si applicano all’intero territorio nazionale, indipendentemente dall’Area di rischio. Ricalcano in parte quelle già previste nei precedenti DPCM del 18 ottobre e del 13 ottobre con alcune importanti novità:

Modifiche introdotte con DPCM 3 novembre 2020


COPRIFUOCO (art. 1.3): dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ASSEMBRAMENTI CITTADINI(art. 1.4): In Strade e piazze può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

SPORT (art. 1.9.D): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

GIOCHI E SCOMMESSE (art. 1.9.L): sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

MUSEI (art. 1.9.R): sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

SCUOLE (art. 1.9.S): DAD integrata al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

SCUOLA D’INFANZIA (art. 1.9.S): svolgimento per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

FORMAZIONE (Art. 1 AA): Le amministrazioni possono (con decreto) rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;

Attività COMMERCIALI AL DETTAGLIO (Art. 1 let FF): nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

CONSUMO DI CIBI E BEVANDE (Art. 1 let GG): vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché’ fino alle ore 24,00 (non più le ore 22) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;


MISURE SPECIFICHE PER LE AREE DI RISCHIO DEL PAESE

Nell’AREA GIALLA
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

• Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
• Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
• Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
• Restano aperti i centri sportivi.
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
• Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
• Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
• Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
• Chiusura di musei e mostre.

Nell’AREA ARANCIONE
Puglia, Sicilia.

• Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
• Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
• Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.
• Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• Chiusura di musei e mostre.
• Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
• Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
• Restano aperti i centri sportivi.

Nell’area ROSSA
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

• È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
• Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio
• non ci sono restrizioni.
• Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
• Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
• Chiusi i centri estetici.
• Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.
• Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
• Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
• Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020


•Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
•Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
•Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
•Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
•Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Bahài e Sikh
•Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
•Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
•Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
•Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
•Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
•Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
•Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
•Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
•Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
•Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
•Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
•Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
•Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico2020/21
•Allegato 19 Misure igienico-sanitarie
•Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero
•Allegato 21 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
•Allegato 22 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
•Allegato 23 Commercio al dettaglio
•Allegato 24 Servizi alla persona
•Allegato 25 Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

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Redazione InSic

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