Campi elettromagnetici

Valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici: un Decreto sulle autorizzazioni in deroga

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Con Decreto del 30 settembre 2022 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, in attuazione dell’articolo 212 del Decreto legislativo n. 81/2008, definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici, di cui all’articolo 208, comma 1, del Testo unico di Sicurezza.

Campi elettromagnetici: deroghe all’esposizione ai valori limite di esposizione: cosa dice il Testo unico di Sicurezza

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’art. 212 comma 1 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto interministeriale.

Il Decreto del 30 settembre 2022 individua, dunque, criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

Deroghe all’esposizione a campi elettromagnetici: come chiedere l’autorizzazione

In base all’Articolo 2 del DiM del 30 settembre 2022 il datore di lavoro deve trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) e nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II.

Autorizzazione al superamento di VLE dei campi elettromagnetici: procedura

L’Articolo 3 del DiM 30 settembre prevede la convocazione di un Tavolo tecnico istituzionale entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di autorizzazione (di cui definisce la composizione). Entro 60 giorni il Tavolo formula un parere che indica durata e condizioni della deroga. Dietro segnalazione del Tavolo, il Ministero può chiedere ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

Il rilascio dell’autorizzazione (art.4 del DiM 30 settembre 2022) avviene con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e viene trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio. Tale procedura vale anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Controlli, verifiche e sorveglianza sanitaria per le attività in deroga ai calori limite di esposizione ai campi elettromagnetici

Il ministero può richiedere verifiche e controlli agli organi di vigilanza (art.5): in particolare, effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga: se queste vengono meno, l’organo di vigilanza ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Segue quindi la revoca della deroga da parte del Ministero con apposita Comunicazione.

L’articolo 6 riguarda poi la Sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: se nel periodo di validità della deroga il medico competente riscontra effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

Il Ministero verifica quindi la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga con il parere del Tavolo istituzionale che può procedere al rilascio di un parere di eventuale revoca dell’autorizzazione, disposta dal Ministero del lavoro e della Salute.

Valori limite di esposizione a campi elettromagnetici: cosa dice il Testo Unico di Sicurezza

Il Testo unico di Sicurezza regola

  • i valori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici all’art. 208 che richiama le grandezze fisiche trascritte nell’allegato XXXVI;
  • i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA (valori di attenzione) sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

Esposizione ai VLE per i campi elettromagnetici: obblighi di datore di lavoro

Il datore di lavoro (art.208 comma 2) deve assicurare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione previste all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure immediate (art. 210, comma 7).

Come dimostrare il rispetto dei VLE nei campi elettromagnetici?

In base all’art. 208 comma 3 si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro deve adottare misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

Superamento dei Valori di esposizione ai campi elettromagnetici: in quali casi?

L’esposizione ai campi elettromagnetici può superare:

a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

  • non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
  • siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3 attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;
  • siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);

b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

  • il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
  • non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
  • siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
  • siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

Superamento VLE relativi agli effetti sensoriali

L’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;

c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8 , in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;

e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

Relazione sul superamento dei VLE

In base all’art. 208, in caso del superamento dei VLE indicati nei commi 4 e 5 dell’articolo, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento;

c) il numero di lavoratori interessati;

d) le tecniche di valutazione utilizzate;

e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210;

f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

Per approfondire sui Campi elettromagnetici e gli aspetti di salute e sicurezza per i lavoratori

leggi l’articolo di InSic in materia di campi elettromagnetici e rischi per la salute e sul Decreto 19/2016 che ha adeguato il Testo Unico di Sicurezza alle previsioni della Direttiva 2013/35/UE.

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Antonio Mazzuca

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