Denuncia infortuni e Comunicazione infortuni: differenze, normativa e sanzioni

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In questa scheda facciamo il punto sulla differenza fra la Denuncia Infortuni a fini assicurativi e la Comunicazione infortuni a fini statistici e alla differente normativa di riferimento.

Ricordiamo che la recente Circolare n.9/2021 (citata in fondo) ha chiarito e sgombrato il campo da dubbi circa l’autonomia dei percorsi sanzionatori previsti per i casi di violazione dell’obbligo di denuncia/comunicazione infortuni o di tardivo adempimento.

Denuncia di infortunio: cosa dice il DPR 1124/1965

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

Come presentare la denuncia di infortunio?

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata:

  • esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici
  • entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia o entro ventiquattro ore dall’infortunio in caso di infortunio mortale o di pericolo di morte
  • corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Invece, i datori di lavoro per gli infortuni accaduti:

  • ai lavoratori domestici
  • ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali

 devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Da quando decorrono i due giorni di presentazione della denuncia?

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

  • Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Quale sanzione per chi omette di presentare denuncia?

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Trasmissione tardiva e sanzione minima

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Quando avviene il pagamento della sanzione minima invece della sanzione ridotta?

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Mancato pagamento della sanzione ridotta

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

SINP: cosa cambia per la denuncia di infortunio?

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

Obblighi di comunicazione infortuni a fini statistici

In base all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti (comma 5 lett. G):

  • g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell’articolo 18,  comma 1, lettere r), (comunicazione dei dati di infortunio al SINP con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2.

INAIL ricorda che l’articolo 55, al comma 6, stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g), prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Comunicazione e denuncia infortuni: un unico servizio

INAIL ricorda che al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto è stato denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio”. In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti

Cosa dice la Circolare n. 24 del 9 settembre 2021

l’Istituto ricorda anche che:

  • l’interesse tutelato dall’articolo 18 del D.Lgs. n.81/2008 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi  legittimati a contestare le violazioni.
  • Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.
  • Diversa è infine la destinazione dei relativi proventi.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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