Rischio incendi: numero di avventori della discoteca oltre il limite

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La Cassazione Penale con la sentenza n. 34208 del 5 agosto 2015 si è espressa in merito alle disposizioni della pubblica autorità sul numero di avventori consentito all’interno della discoteca e al mantenimento in efficienza e praticabilità delle uscite di emergenza.




Il fatto
Il proprietario di una discoteca ricorreva in Cassazione, dopo aver subito sentenza di condanna per avere violato le prescrizioni inerenti alla sicurezza pubblica dettate dalla pubblica autorità in riferimento al numero di avventori consentito all’interno della discoteca, risultato superiore al limite imposto, ed all’omesso mantenimento in efficienza ed in condizioni di praticabilità delle uscite di emergenza.
Era stato condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano con sentenza in data 17 aprile 2014, che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2012, a sei giorni di arresto ed Euro 70,00 di ammenda con riduzione della pena originaria per tale imputazione (che era di nove giorni di arresto ed Euro 105,00 di ammenda).

La decisione della Cassazione Penale
In merito alla questione gli Ermellini hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione, eliminando così la relativa pena di giorni nove di arresto ed Euro 105,00 di ammenda.
Nonostante l’estinzione del reato, con la controversia in esame la Cassazione ha fornito delle importanti precisioni sottolineando che qualora, pur con le cautele adottate, si fosse verificato un errore di conteggio come contestato dal ricorrente (in occasione dei due controlli effettuati dalla polizia giudiziaria erano stati erroneamente identificati i 15 dipendenti, come clienti), lo stesso avrebbe avuto un’incidenza minima sull’esito dei controlli, tale da non compromettere la validità del risultato conseguito per il notevole divario tra il numero accertato dei presenti ed il limite consentito, con una differenza in eccesso rispettivamente di 83 e di 49 unità.

Per quanto riguarda invece le doglianze espresse dal ricorrente in merito al non aver mantenuto libere le vie di fuga e nell’aver adibito il locale tecnico a deposito di vivande col concreto rischio di incendi, gli Ermellini sottolineano che come dalla ricostruzione probatoria esposta nella sentenza di primo grado, erano emersi, grazie alle testimonianze escusse al dibattimento e dal verbale di accertamento, profili di responsabilità proprio in merito alla violazione della disciplina sulla prevenzione incendi per le modalità di gestione del locale, la cui constatazione aveva infatti dato luogo all’impartizione di specifiche prescrizioni, che l’imputato aveva provveduto a rispettare con interventi di adeguamento.


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Redazione InSic

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