DL Cura Italia: adempimenti di prevenzione incendi, fra proroghe e rinvii

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Sono diverse le norme emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria con effetti sugli adempimenti in materia di prevenzione incendi.
Oltre alle misure più strettamente emergenziali che hanno istituito zone rosse ad accesso interdetto o sospeso le attività produttive o quelle dei servizi professionali, è il Decreto “CURA ITALIA” (n. 18 del 17 marzo 2020) ad aver introdotto disposizioni direttamente incidenti sulla prevenzione incendi (come abbiamo visto), unitamente alla legge di conversione (n. 27 del 24 aprile 2020). In particolare, spicca la proroga dei termini di validità di certificati, attestati, autorizzazioni.

DL CURA ITALIA: la proroga per le segnalazioni certificate di inizio attività

Quali titoli abilitativi vi ricadono?
Manutenzioni periodiche di legge dei presidi antincendio
Le autorizzazioni dei laboratori.
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DL CURA ITALIA: la proroga per le segnalazioni certificate di inizio attività

Prima tra tutte nel decreto “cura Italia”, è la norma che ha disposto la proroga dei termini di validità delle abilitazioni (art. 103, comma 2): tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In sede di conversione è stato precisato che la proroga si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività ed è stato posticipato al 31 luglio il termine finale che inizialmente era del 15 aprile.
In pratica, c’è una moratoria degli adempimenti legati alla scadenza dei titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi maturata nel periodo indicato, e fino a 90 giorni successivi alla cessazione del regime emergenziale. Essendo stato decretato lo stato emergenziale per la durata di 6 mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al momento la proroga scade a fine ottobre, termine entro il quale i titoli dovranno essere rinnovati, salvo rinuncia e cessazione dello svolgimento dell’attività rilevante ai fini della prevenzione incendi già consentita. La durata dello stato di emergenza, peraltro, è già previsto che venga prorogata a fine 2020.

Quali titoli abilitativi derivanti dalle segnalazioni certificate di inizio di attività e dalle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio vi ricadono?

Ricadono in questa previsione, se scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 luglio, i titoli abilitativi derivanti dalle segnalazioni certificate di inizio di attività e dalle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011. Vi ricadono anche i termini di validità previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 per le attività a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso ter) che hanno il rapporto di sicurezza approvato e in scadenza.
Nulla è detto riguardo ai cronoprogrammi di adeguamento di tali attività alle misure di sicurezza, eventualmente previsti dalle regole tecniche di settore o dal comitato tecnico regionale per le attività a rischio di incidente rilevante. Con particolare riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi con cronoprogrammi di adeguamento (strutture ospedaliere, strutture alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, edifici di civile abitazione, ecc), se all’esito di ogni fase è presentata una segnalazione certificata di inizio attività, questa dovrebbe rientrare nella proroga in quanto ricadente tra gli atti abilitanti citati dalla disposizione in commento. Inoltre, potrebbe risultare inesigibile l’obbligo di adeguamento in un contesto in cui, oltre alle ovvie difficoltà economiche, sarebbe impossibile affidare incarichi professionali o reperire sul mercato macchinari, dispositivi, impianti e così via richiesti dagli step successivi di adeguamento.
Va pur detto in senso contrario che, indipendentemente dalla presenza o meno di un atto abilitante a fine adeguamento riconducibile alla proroga, riconoscerne l’applicabilità muterebbe completamente l’oggetto della proroga: essa non riguarderebbe più il termine di validità di atti abilitanti, ma finirebbe per riguardare piuttosto l’adeguamento ad oneri regolatori, e cioè obblighi cui le attività devono sottostare per adeguare l’esercizio alle misure di sicurezza, con misure via via crescenti nel tempo.

Manutenzioni periodiche di legge dei presidi antincendio…

Analoga questione si pone per le manutenzioni periodiche di legge dei presidi antincendio, come gli estintori: i controlli semestrali, quelli triennali o decennali, ecc. Inoltre, nonostante siano stati presentati durante i lavori parlamentari emendamenti volti a prorogare espressamente tali scadenze, anche oltre il termine di 90 giorni dalla cessata emergenza sanitaria, essi sono stati tutti respinti, ritirati o trasformati in meno impegnativi ordini del giorno.
Così, per esempio, per i termini di adeguamento degli edifici di civile abitazione esistenti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019 (ordine del giorno Senato G60.103), nonché per le strutture turistico ricettive in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 (o.d.g. Senato n. G29.800, già emendamento 29.0.4; emendamento 103.bis.01 Camera, che intendeva ampliare la proroga anche ai rifugi alpini). Ricadono pacificamente nella proroga, invece, le omologazioni e le approvazioni di tipo di prodotti antincendio (prodotti della reazione al fuoco, estintori mobili e carrellati, porte tagliafuoco, vernici ignifughe, contenitori-distributori di gasolio, schiumogeni a bassa espansione), atti amministrativi che autorizzano alla commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti antincendio.

Le autorizzazioni dei laboratori…


Del pari per quanto riguarda le autorizzazioni dei laboratori autorizzati ai sensi del D.M. 26/03/1985 al rilascio di certificazioni e rapporti di prova in materia di prevenzione incendi, nonché degli organismi notificati presso la Commissione europea per lo svolgimento di compiti di parte terza ai sensi delle normative comunitarie di prodotto (prodotti da costruzione, equipaggiamento marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi). Vi ricadono, infine, le abilitazioni in possesso dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno di cui al D.M. 5 agosto 2011.

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Adempimenti di prevenzione incendi: la ricaduta delle norme emanate sull’emergenza sanitaria
Luca Palmeri
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