Attuazione Seveso III: Politica di Prevenzione Incidenti e Rapporti di Sicurezza

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Continuiamo con l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva Seveso III: parliamo in particolare della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Rapporto di Sicurezza



Continuiamo con l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. della Direttiva 105/2015.
Abbiamo parlato del decreto e dei suoi Allegati e abbiamo riportato l’ambito di applicazione e le competenze dei soggetti coinvolti con l’ attuazione della Direttiva. Dopo aver analizzato la Notifica ci concentriamo su un altro degli adempimenti previsti dagli artt 22-28: la redazione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Rapporto di Sicurezza

Gli adempimenti del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 sono riportati agli articoli 22-28 e rappresentano una delle sezioni più corpose del Decreto attuativo della Direttiva Seveso III.

La Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Per quanto riguarda la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, va allegata col programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza e va proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Va redatta secondo le linee guida dell’Allegato B e va depositata
a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell’avvio delle attività o delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
Va aggiornata, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio: va attuata tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all’allegato 3 e alle linee guida sopra indicate: il sistema di gestione va predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all’inizio dell’attività;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
Procedendo all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate all’allegato B.

Il Rapporto di sicurezza
Il Rapporto di sicurezza (regolato all’art. 15) viene anch’esso redatto dal Gestore e deve dimostrare che:
a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all’allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
d) sono stati predisposti i piani d’emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterna;
e) sono state fornite all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto riferiscono ai dati contenuti all’allegato C.
Va inviato per via telematica, al CTR, nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, nella versione definitiva prima dell’avvio dell’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;
c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).
Per gli stabilimenti preesistenti l’obbligo di comunicazione del rapporto si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri riportati ai commi 2 e 3 dell’articolo 15.

In caso di Nuovi stabilimenti, l’articolo 16 ricorda che “”hiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, presentando al CTR un rapporto preliminare redatto secondo i criteri di cui all’allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità”.

La Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza viene invece dettata all’articolo 17 e comincia con l’esame da parte del CTR sulle istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell’articolo 18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, effettua i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari e rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all’acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Per i dettagli della procedura si rinvia alla lettura del comma 3 e 4 dell’articolo 17

Modifiche dello stabilimento e aggravio del livello di rischio
L’Art. 18 riporta che in caso di Modifiche di uno stabilimento di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore deve
a) riesaminare e, se necessario, aggiornare la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all’allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;
b) riesaminare e, se necessario, aggiornare il rapporto di sicurezza e trasmettere al Comitato 0 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l’avvio dell’istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.
Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all’allegato D.
Nelle prossime notizie analizzeremo gli altri adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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