Responsabilità in sicurezza: fra effettività e qualifiche formali

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Come ribadito da diverse pronunce della Cassazione, in tema di infortuni sul lavoro – ai sensi dell’art. 299 del T.U. – la posizione di garanzia grava anche su colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, le quali prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.
L’articolo di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza propone una ricognizione normativa e giurisprudenziale attraverso la quale rintracciare il metro che il legislatore ha assunto come decisivo ai fini della imputazione delle responsabilità delle varie figure, in materia di SSL.

Nell’articolo Giuliani analizza il concetto di “organizzazione”, declinato nel D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) spesso in luogo di quello di impresa.
“Basti pensare, tra le tante, alla definizione di datore di lavoro, contenuta nell’all’art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. ai cui fini il legislatore considera la responsabilità dell’organizzazione “nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività”, piuttosto che dell’impresa (come previsto nel testo previgente, ossia nel D.Lgs. n. 626 del 1994), unitamente all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa”.
Inoltre, esplora il concetto di “Sicurezza partecipata” , un’idea già fortemente caratterizzante il D.Lgs. n. 626 del 1994, poi confermata dal D.Lgs. n. 81/08, secondo la quale l’obiettivo “sicurezza” deve essere inteso non solo o non tanto come qualcosa da perseguire attraverso adempimenti di carattere meramente tecnico/normativo, per lo più gravanti sulla persona dell’imprenditore (e sui di lui più stretti collaboratori, in primis dirigenti e preposti), ma quale risultato da conseguire con l’apporto (attivo e professionalmente qualificato) di diversi soggetti (fra i quali lo stesso lavoratore) .

Ulteriori considerazioni poi riguardano l’effettività come criterio di individuazione delle posizioni di responsabilità ed il principio di effettività con riferimento all’art. 299 del TUS.

Articolo completo sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro.
Riferimenti bibliografici:
Obblighi e responsabilità
Le funzioni esercitate in concreto prevalgono sulla qualifica formale.
Alessio Giuliani
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n.2/2019

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Redazione InSic

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