Impianti fonti rinnovabili

Produzione Energia rinnovabile: un Decreto riordina le procedure amministrative

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L’ultimo Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 ha portato all’approvazione, per ora in esame preliminare di un Decreto che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili ed i suoi regimi amministrativi, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).

  • Vediamo di seguito le finalità del provvedimento e su quali procedure amministrative si concentra il Decreto ai fini della costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili.

Costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: cosa prevede il Decreto sui regimi amministrativi

Il Decreto in arrivo compie un riordino della normativa ed un suo adeguamento al diritto UE per favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

I regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili su cui si insiste nel Decreto (che arriverà dopo l’estate) sono:

  1. attività libera;
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
  3. autorizzazione unica.

Attività libera

A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), il Decreto non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.

Il nuovo provvedimento, spiega il MASE, dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).

Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Per la procedura abilitativa semplificata, il decreto distingue

  • casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale: il decreto introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.
  • interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente: il Decreto prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.

Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.

Autorizzazione unica

Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, il Decreto contiene la descrizione del procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni.

Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

Procedure amministrative per le rinnovabili: in cosa consiste la semplificazione?

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in una nota ricorda alcuni aspetti fondamentali del Decreto in arrivo.

Dovrebbe anzitutto rispondere agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).

La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.

L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.

Decreto procedure amministrative per le rinnovabili: il commento delle istituzioni

“Si tratta di un primo significativo passo, a cui dovranno seguirne altri, per ridurre il peso burocratico nei confronti delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, semplificando e standardizzando le procedure, con un risparmio di tempo e di costi anche per le amministrazioni coinvolte. Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, che ci avvicina al traguardo delle 200 procedure semplificate, step previsto per quest’anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ministro Zangrillo

“Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso la sostenibilità dell’economia italiana e a supporto delle imprese che vogliono investire in rinnovabili ed energie pulite. L’Italia si è dotata di un nuovo sistema di incentivi per le realtà produttive, un traguardo perfettamente in linea con la grande operazione di pulizia normativa, semplificazione delle procedure e sburocratizzazione che questo governo ha avviato per rendere la vita più facile a imprese e cittadini. L’economia verde non deve essere un peso ma un’opportunità per le aziende. È questa la strada per essere protagonisti della grande rivoluzione che tutela la nostra salute e l’ambiente.”

Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati 

“Una cornice unitaria e armonica e strategica in un settore come quello delle rinnovabili, decisivo per il futuro del Paese. Oggi poniamo le basi per una riforma di sistema, orientata agli obiettivi del PNIEC con pragmatismo e senza far venire meno le tutele ambientali”. Questo provvedimento chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.

– spiega il Ministro Gilberto Pichetto –

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