Efficienza energetica: in Gazzetta il D.Lgs. n.73/2020 di attuazione della disciplina UE

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In Gazzetta ufficiale il decreto DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 che da attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (il cui termine di recepimento scadeva il 25 ottobre 2020). Entrerà in vigore il 29 luglio 2020.
Il percorso di questo decreto è stato parallelo al recente D.Lgs. n.48/2020 che dà attuazione della Direttiva 2018/844 (che modifica la Direttiva 2010/31/UE) sulla prestazione energetica nell’edilizia.Entrambi i decreti derivano dalla Legge di Delegazione 2018
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Contenuti del decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002

Il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica:
• estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
• estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:
• la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
• la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
• l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
• la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica.

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Redazione InSic

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