Regola tecnica Impianti di produzione del calore: a quali impianti si applica?

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Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273, del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”, che è entrata in vigore il 21 dicembre 2019.
Vediamo cosa si intende per “Impianti di produzione del calore“, il campo di applicazione e le novità apportate dal nuovo testo, che sostituisce il D.M. 12/4/96 ormai obsoleto.

In questo articolo:
Articolazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione del calore
Definizione di “Impianti di produzione del calore”
Regola tecnica per impianti di produzione del calore: campo di applicazione
L’estensione del campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019
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Articolazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione del calore

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi, tanto attesa, sostituisce il D.M. 12/4/96 ormai obsoleto, e supera ? recependone i contenuti necessari in forma aggiornata – i decreti integrativi, le tante circolari ministeriali, i quesiti ed i chiarimenti che in più di vent’anni sono comunque stati preziosi riferimenti per gli esperti del settore impiantistico, per i progettisti, gli installatori, i produttori, gli utilizzatori, etc.
Il nuovo provvedimento, dopo il preambolo, è costituito da:
un articolato: il campo di applicazione (art. 1), gli obiettivi (art. 2), le disposizioni tecniche (art. 3), l’impiego dei prodotti per uso antincendio (art.4), le disposizioni per gli impianti esistenti (art. 5), le disposizioni finali (art.6).
L’Allegato 1: la regola tecnica, comprendente 8 Sezioni e 4 tavole grafiche.
L’Allegato 2: l’elenco (non esaustivo) delle specifiche tecniche vigenti.

Definizione di “Impianti di produzione del calore”

Innanzitutto, già dal titolo del decreto si nota che ci si riferisce più correttamente agli impianti per la produzione di calore (piuttosto che agli impianti termici individuati dal decreto del ‘96), per i quali viene fornita una chiara definizione nella Sezione 1 dell’Allegato 1: [l’impianto di produzione del calore è il complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinati alla produzione di calore]. E così si ottiene l’allineamento terminologico alla definizione dell’attività n. 74, tra quelle soggette a controllo dei Vigili del fuoco ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 151/11.

Regola tecnica per impianti di produzione del calore: campo di applicazione

La regola tecnica si applica agli impianti di produzione del calore “civili extradomestici”, come definiti alla lettera l) della stessa Sezione 1. Si intende infatti per impianto civile extradomestico un impianto gas asservito almeno ad un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
L’impianto è funzionale ad uno o più degli “effetti utili” elencati dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del Decreto ministeriale:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

L’estensione del campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019

Quindi si riconferma il campo di applicazione già individuato nel 1996, ma con il necessario aggiornamento più estensivo per gli impianti di cottura, per i quali viene fornita una chiara definizione degli ambiti pertinenti. Si tratta infatti di impianti asserviti anche al complesso delle attività che afferiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai settori turistico alberghiero, della ristorazione, dei bar, delle grandi catene di ristorazione aperte al pubblico, delle comunità e degli enti pubblici e privati. Inoltre, per “ambiti similari” ci si riferisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a conventi, circoli, associazioni.
E ? facendo un salto nell’Allegato 2 – si trovano elencate le norme tecniche pertinenti ai rispettivi impianti a gas individuati nel campo di applicazione, ad esempio, la norma UNI 11528:2014 per gli impianti civili extradomestici e la norma UNI 8723:2017 per quelli di cottura, con una coincidenza dei termini utilizzati, nel riuscito intento di adozione di un linguaggio comune tra le regole di prevenzione incendi e le norme di installazione nel settore impiantistico del gas.
Proseguendo nella lettura ci si accorge subito di una novità: sono compresi (non essendo stati esclusi, come eccezione: art.1 co.2, lett. d) gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. Ed infatti facendo un altro rapido salto alla Sezione 8 ci si accorge che è dedicata interamente a queste installazioni. In realtà ancor prima di quest’ultima Sezione, alcune disposizioni su tali apparecchi sono contenute nel paragrafo 2 della Sezione 2 – Disposizioni comuni, con riguardo alla valutazione del rischio.

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Impianti per la produzione di calore: una regola tecnica aggiornata, chiara ed utile
Marcella Battaglia
Antincendio n.2/2020

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