Illustrazione simbolica di un lavoratore infortunato con ombrello a rappresentare le tutele: guida al risarcimento danni.

Infortunio sul lavoro: la guida per il risarcimento

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L’articolo si propone come una breve guida sull’infortunio sul lavoro e risarcimento, indicando le modalità di erogazione delle prestazioni economiche corrisposte dall’Inail a seguito di infortunio sul lavoro, con particolare riferimento all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

L’indennizzo del danno derivante da infortunio sul lavoro

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è l’ente pubblico non economico, con personalità giuridica, che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Eroga, tra l’altro, prestazioni ai lavoratori o ai superstiti nel caso di decesso dell’assicurato, che hanno subito eventi infortunistici o hanno contratto malattie professionali.
L’Istituto, insieme all’INPS, svolge da sempre la propria funzione nell’ambito del complesso sistema del welfare italiano e provvede a curare l’erogazione dei servizi e degli interventi in tema di assicurazione sociale; questo in un sistema “globale e integrato” in cui l’erogazione delle prestazioni assicurative (economiche, sanitarie ed integrative) e previdenziali è coniugata con la nuova mission, che include:

  • l’attività di riabilitazione e reinserimento nella vita sociale del lavoratore infortunato,
  • lo sviluppo e il sostegno economico ai datori di lavoro per gli interventi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In base al principio di automaticità delle prestazioni, l’INAIL garantisce l’erogazione di tali prestazioni agli infortunati e ai tecnopatici anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Quali sono le principali prestazioni economiche per l’indennizzo da infortunio?

Le principali prestazioni economiche erogate dall’INAIL sono:

  • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta che viene corrisposta sino alla cessazione del periodo di inabilità al lavoro, cioè sino a quando dura l’inabilità;
  • la rendita diretta per inabilità permanente per eventi occorsi sino al 24 luglio 2000;
  • l’indennizzo in capitale del danno biologico per eventi occorsi dal 25 luglio 2000 e con postumi accertati dal 6% al 15%;
  • la rendita diretta in regime di danno biologico per eventi occorsi dal 25 luglio 2000 e con postumi accertati dal 16% al 100%;
  • la riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio per la riacutizzazione di situazioni cliniche già trattate con un primo periodo di inabilità temporanea assoluta;
  • l’integrazione della rendita diretta per il periodo di astensione lavorativa successiva alla sua costituzione, quando il lavoratore si sottopone a cure ritenute necessarie ed utili al fine del recupero della capacità lavorativa;
  • la rendita ai superstiti nei casi di eventi mortali;
  • l’assegno una tantum in caso di morte;
  • l’assegno per assistenza personale continuativa;
  • l’assegno speciale continuativo mensile;
  • l’assegno di incollocabilità;
  • la prestazione una tantum in ambito domestico;
  • la rendita diretta per inabilità permanente in ambito domestico;
  • la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione (Legge 16 ottobre 1962, n.1486, cd. Legge Focaccia);
  • i fondi speciali;
  • le borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198).

Quali sono le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed integrative corrisposte da INAIL?

L’INAIL eroga non solo prestazioni economiche a favore degli assicurati, ma anche prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed integrative. Ad esempio:

  • l’attività medico-legale svolta negli ambulatori delle sedi territoriali;
  • il rimborso all’assistito delle spese sostenute per l’acquisto, su prescrizione medica, di farmaci e dispositivi medici;
  • prestazioni riabilitative nei Centri Inail (si pensi al Centro Protesi Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna);
  • l’erogazione di dispostivi (protesi, ortesi e altri ausili) per il recupero funzionale della persona;
  • gli interventi per consentire all’assistito di essere autonomo nella mobilità esterna, nonché in quella interna all’abitazione (si pensi, ad esempio, alla fornitura di rampe);
  • gli interventi per supportare la persona e i suoi familiari nell’affrontare l’evento lesivo (a titolo esemplificativo, il percorso psicologico);
  • gli interventi economici per il reinserimento dell’assistito nel luogo di lavoro.

Astensione dal lavoro a causa di infortunio e indennizzo

Esaminiamo l’astensione dal lavoro causata da infortunio e il conseguente indennizzo erogato dall’Inail; soffermandoci maggiormente su alcuni punti rilevanti che afferiscono all‘iter della trattazione e alla definizione degli infortuni sul lavoro. In particolar modo, l’analisi considera:

  • i criteri delle basi di calcolo della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • i tempi di definizione dei casi di infortunio;
  • le attività da porre in essere da parte dei lavoratori nel caso di eventi non denunciati dal datore di lavoro.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro?

In primo luogo, è necessario ricordare la definizione di “infortunio sul lavoro” contenuta nell’articolo 2 del T.U. in materia (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che recita testualmente:

“L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluto o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Gli elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:

Causa violenta

Per causa violenta si deve intendere una componente esterna, con azione intensa e concentrata nel tempo, che interviene in maniera diretta sul lavoratore e provoca la lesione.
La causa violenta può essere provocata anche da:

  • sostanze tossiche;
  • sforzi muscolari;
  • microrganismi, virus e parassiti;
  • condizioni climatiche e microclimatiche avverse.

Occasione di lavoro

L’occasione di lavoro, invece, è l’insieme delle situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e che mette a rischio il lavoratore. Per parlare di infortunio sul lavoro non è sufficiente, tuttavia, che l’evento lesivo sia occorso durante l’orario di lavoro (criterio temporale); bensì è necessario che l’evento lesivo sia in rapporto di causa/effetto tra l’attività lavorativa svolta e l’evento subito dal lavoratore.

Lesione

Per lesione, si intende la conseguenza fisica subita dal lavoratore che procura una astensione dal lavoro. Per ottenere la prestazione economica, tale astensione deve superare i tre giorni di prognosi e produrre:

  • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
  • ovvero un’inabilità temporanea assoluta.

Dopo aver descritto gli elementi cardine dell’infortunio sul lavoro si analizzano gli obblighi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, nel caso di infortunio accaduto in ambito lavorativo.

Obblighi a carico del lavoratore e del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro

Cosa deve fare il lavoratore nell’immediatezza dell’evento lesivo?

La comunicazione di infortunio al datore di lavoro

In primis, si evidenzia che esistono degli obblighi a carico del lavoratore nei casi di infortunio sanciti dall’art. 52 del citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Quest’ultimo prevede debba essere lo stesso lavoratore a comunicare immediatamente al proprio datore di lavoro tutti gli infortuni accaduti, anche quelli ritenuti di lieve entità, a supporto dei quali occorre addurre il certificato medico contenente la prognosi derivata dall’evento lesivo.
Infatti, qualora il lavoratore non comunichi al datore di lavoro l’infortunio occorsogli, e quest’ultimo non ne sia venuto altrimenti a conoscenza, con la conseguenza di non aver potuto inviare la denuncia di infortunio all’Inail, al lavoratore non viene corrisposta l’indennità di temporanea assoluta per i giorni antecedenti alla data in cui è stato avvisato il datore di lavoro.

Il ricorso alle cure dei sanitari

Il lavoratore, in caso di infortunio anche lieve, deve immediatamente ricorrere alle cure dei sanitari, ossia del medico del luogo di lavoro, del medico curante, o del medico del Pronto Soccorso, sui quali incombe l’obbligo di redigere il certificato medico in modalità telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Inail.
Inoltre, deve, come precedentemente menzionato, tempestivamente informare il datore di lavoro comunicando gli estremi del certificato medico telematico (numero progressivo e data rilascio).
Nei casi in cui, invece, il medico che presta la prima assistenza non provveda a redigere ed a trasmettere telematicamente il certificato all’Inail, il lavoratore deve far pervenire, al più presto, al proprio datore di lavoro una copia del certificato stesso in modo da adempiere alle disposizioni di legge.

La trasmissione al SINP

Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per il suo tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP (articolo 8, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:

  • a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’astensione dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,
  • e a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21, D.lgs. 81/2008).

Se il certificato medico contiene una prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve trasmettere on line la denuncia di infortunio obbligatoriamente entro i due giorni successivi alla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico (art. 53 del D.P.R. 1124/1965). In questo caso, l’inoltro della denuncia consente di considerare assolto l’obbligo di comunicazione di cui si è detto.
Sono previste sanzioni pecuniarie sia per la tardata o omessa comunicazione a fini statistici e informativi da parte del datore di lavoro (art. 55, co. 5, lett. h) del D.Lgs. 81/08), sia nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio superiore ai tre giorni (art. 55, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 81/08).

Infortunio sul lavoro e indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

A seguito dell’infortunio sul lavoro l’Inail eroga l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
L’indennità decorre:

  • per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento;
  • per i lavoratori del settore marittimo, dal giorno successivo alla data dello sbarco per infortunio.

Il calcolo dell’indennità

La base di calcolo della indennità si fonda sostanzialmente sulla determinazione della retribuzione giornaliera da prendere come riferimento del calcolo. La retribuzione giornaliera si elabora, per la generalità dei lavoratori, partendo dalla retribuzione percepita dal lavoratore infortunato nei quindici giorni precedenti l’evento.
Per la categoria dei lavoratori del settore marittimo si prende a base la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per infortunio. Per altre categorie di lavoratori (ad esempio autonomi agricoli, artigiani e lavoratori della pesca costiera) l’importo viene individuato in base a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale.
Per i lavoratori assunti a tempo pieno, è previsto un “principio di salvaguardia” ai sensi del quale la retribuzione alla base del calcolo non può essere inferiore al minimale di legge stabilito per decreto.

Chi è tenuto al pagamento dell’indennità per infortunio?

Il datore di lavoro, inoltre, dal momento in cui scatta l’astensione al lavoro è tenuto a pagare il giorno dell’infortunio per intero, nonché i tre giorni successivi all’evento al 60% della retribuzione giornaliera, fatti salvi eventuali migliori condizioni stabilite dai contratti collettivi o individuali.
L’Inail subentra, pertanto, con la prestazione economica dal quarto giorno successivo all’evento nella misura del 60% della retribuzione giornaliera come sopra indicata e sino al novantesimo giorno.
Per il periodo successivo al novantesimo giorno, la quota a carico dell’Inail passa al 75% sino al termine della astensione dal lavoro. L’integrazione di quanto dovuto al lavoratore, viene erogato dal datore di lavoro con le condizioni stabilite dai contratti collettivi e individuali lavoro.

Ai lavoratori del settore marittimo la percentuale del 75% della retribuzione giornaliera a carico dell’Inail viene erogata sin dal giorno successivo allo sbarco per infortunio.

Quanto dura l’indennità per infortunio?

L’indennità dura per tutto il periodo di astensione dal lavoro per infortunio e viene erogata anche per i giorni festivi. Inoltre, l’Inail eroga, di norma, acconti seguiti da un saldo finale.
L’indennità è soggetta alle ritenute di legge ed i lavoratori hanno la possibilità di scaricare e stampare la CU (certificazione unica) tramite uno specifico servizio messo a disposizione sul portale dell’Inail, per consentire la corretta compilazione della denuncia annuale dei redditi.
L’indennità giornaliera può essere ridotta di un terzo per il periodo di ricovero ospedaliero degli assicurati senza carichi familiari.

Come avviene il pagamento della prestazione per infortunio?

Il pagamento della prestazione può avvenire con diverse modalità a scelta del lavoratore.
La prestazione può essere liquidata con:

  • accredito su conto corrente o libretto nominativo postale o bancario;
  • accredito su carta prepagata con codice Iban;
  • accredito su conto corrente estero (area Sepa);
  • pagamento localizzato presso sportello bancario o postale per coloro che non hanno indicato una delle modalità sopra evidenziate.

Infortunio sul lavoro non dichiarato: come procedere

Come procedere in caso di infortunio sul lavoro non dichiarato subito dal lavoratore?
E cosa può fare il lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, o inviato con ritardo, la obbligatoria denuncia di infortunio?

  1. Il lavoratore non comunica l’infortunio: ha diritto all’indennità?

    Qualora il lavoratore non comunichi al datore di lavoro l’infortunio occorso, al lavoratore non viene corrisposta l’indennità di temporanea assoluta per i giorni antecedenti alla data in cui è stato avvisato il datore di lavoro.

  2. Il Datore di lavoro non denuncia l’infortunio nei termini: cosa fare?

    Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione della denuncia di infortunio nei termini previsti, il lavoratore può rivolgersi direttamente alla sede Inail competente per territorio; consegna o fa recapitare la documentazione medica in suo possesso, al fine di procedere alla protocollazione ed alla trattazione della pratica. La sede Inail competente è quella del luogo di residenza o, se differente, di domicilio del lavoratore.
    Il lavoratore può usufruire, inoltre, dei servizi di assistenza e consulenza resi dagli Istituti di Patronato diffusi sul territorio nazionale. È possibile anche in alcune località di maggior importanza all’estero, che agiscono in nome e per conto del lavoratore per tutti gli eventuali adempimenti e tutele da porre in essere per la trattazione del caso di infortunio.

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Dottoressa Daniela Bauduin

Funzionaria pubblica e saggista, ha esercitato la professione forense.

Daniela Bauduin

Funzionaria pubblica e saggista, ha esercitato la professione forense.