Inquinamento elettromagnetico: in vista il decreto sui valori di assorbimento

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Il ministero dell’Ambiente ha annunciato la firma di un decreto ministeriale, non ancora in Gazzetta, che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Si tratta di un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla Legge -quadro (Legge 22 febbraio 2001, n. 36) che regola i criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e fa seguito ai decreti ministeriali già approvati con le commissioni parlamentari, indica il Ministero.

Il primo decreto cui si riferisce il Ministero ha riguardato le modalità di fornitura a Ispra, Arpa e Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, mentre il secondo individuava i fattori di riduzione della potenza massima delle antenne

Come definire i valori di assorbimento
La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico, spiega il ministero nella Nota, è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell’Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto e ha come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per il rilevamento l’Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 MHz e 900 Mhz.

I fattori di riduzione
Tre sono invece i fattori di riduzione, elaborati per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali
-per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz si fissa il limite a 6 decibel
-per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel;
-per l’esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.

Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.

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Redazione InSic

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