Rifiuti speciali: possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle d’origine

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Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 993 del 19 febbraio 2013 si occupa di una delibera di una giunta provinciale con la quale era stata vietata l’importazione ed il deposito di rifiuti di ogni specie, prodotti fuori dalla provincia, sancendone l’illegittimità.

La vicenda processuale

Ad una ditta, che era già in possesso di un’autorizzazione per la termodistruzione di determinate tipologie di rifiuti, da effettuarsi nel proprio impianto mobile, la Provincia aveva negato l’autorizzazione per l’importazione di rifiuti speciali provenienti da altre province/regioni.Tale provvedimento di diniego era stato adottato sulla base di una precedente delibera della Giunta provinciale (n. 1307/91) con la quale era stata vietata l’importazione ed il deposito di rifiuti di ogni specie, prodotti fuori dalla provincia.

Il parere del Consiglio di Stato

In merito alla vicenda, il Consiglio precisa che i rifiuti di provenienza extra-regionale ascrivibili alla categoria dei “rifiuti speciali non tossici e non nocivi”, vanno valutati alla luce del D.Lgs. n. 22/1997, che disciplina la “gestione dei rifiuti” mediante disposizioni che si auto-qualificano secondo i principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
Secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 22/1997, l’ambito territoriale ottimale per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione, in quanto esso coincide di regola con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l’autosufficienza dello smaltimento.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, però il criterio della pericolosità deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione. Infatti, questi rifiuti a causa delle loro caratteristiche, devono essere smaltiti in impianti appropriati, specializzati e dotati di tecnologie idonee; tale esigenza si pone quindi in contrasto con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

Conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni

In quest’ottica appare dunque incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, perché un simile divieto, non solo può pregiudicare lo smaltimento di tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (art. 5, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 22/1997), ma introduce addirittura, in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale.
Del resto, anche alla luce della normativa comunitaria, il rifiuto è pur sempre considerato un “prodotto”, e in quanto tale gode, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci.
Secondo il Consiglio, quindi, va esclusa l’estensione ai rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, del principio specifico dell’autosufficienza locale nello smaltimento; va invece applicato anche ai rifiuti “speciali” non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, il luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell’art. 22, comma 3, lettera c), del citato D.Lgs. n. 22/1997.

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Redazione InSic

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