Deposito nazionale Rifiuti radioattivi: cos’è, la normativa e la Carta nazionale delle aree idonee

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Con l’emanazione del Decreto Energia 2023 il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi torna al centro del dibattito politico.

Cos’è il Deposito, qual è la normativa di riferimento per l’individuazione delle Aree idonee ad ospitarlo e come funzionerà il Polo Tecnologico nell’ambito del quale dovrebbe sorgere?

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: la normativa

La disciplina vigente relativa al Deposito dei rifiuti radioattivi rimanda al D.Lgs. n. 31/2010 detta la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di benefici economici, a norma dell’articolo 25 della L. n. 99/2009.

  • L’articolo 12-bis del D.L. 183/2020 (c.d. milleproroghe 2020) ha differito i termini per la pubblicazione della CNAPI e per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati
  • Le mozioni 1-00414 e abbinate del 13 aprile 2021, impegnano il Governo, tra l’altro:
    • ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedimentali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l’individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale, prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell’impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative (
    • informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte del Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), e riguardo all’individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere;
    • esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e post chiusura dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere;
    • valutare l’accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purché vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore (punto 18).

Cos’è il Deposito nazionale dei Rifiuti

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31/2010, il “Deposito nazionale” è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Qual è la procedura per l’individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi?

A norma dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010, sono soggetti alle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico.

Il comma 2 prevede che il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Sogin: il ruolo nella creazione del Deposito rifiuti radioattivi

Il comma 3 dell’articolo 25 attribuisce alla SOGIN S.p.A. il compito di

  • realizzare il Parco Tecnologico e in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.
  • Individuare una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. La proposta di CNAPI è stata trasmessa da SOGIN S.p.A. al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 15 marzo 2022.

Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), a che punto siamo

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall’onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022

  • il 28 ottobre 2022 le strutture preposte del Ministero, in assenza del necessario riscontro da parte dell’ISIN sulla proposta di CNAI, hanno chiesto al medesimo Ispettorato di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza
  • Il parere tecnico ISIN è stato pertanto ricevuto l’11 novembre 2022. Gli esiti delle attività di verifica hanno tuttavia fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l’applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee.
  • Il 30 dicembre 2022 è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell’ISIN, al fine di consentire l’approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno.
  • Nella risposta all’interrogazione 5-00958, resa nella seduta della VIII Commissione del 9 giugno 2023, il rappresentante del Governo ha ribadito, con riferimento alla conclusione delle procedure per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco tecnologico, che “sono in corso gli ultimi aggiornamenti e integrazioni alla Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) da parte della Sogin” e che “in seguito all’approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l’iter per la localizzazione del DNPT proseguirà, auspicabilmente in termini celeri, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010”.
  • nella seduta dell’Assemblea della Camera del 9 maggio 2023 sono state discusse, e in parte approvate, mozioni concernenti iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare. In particolare con la mozione 1-00098 si è impegnato il Governo “ad adottare iniziative volte a procedere alla localizzazione e realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, al fine di consentire lo smaltimento in totale sicurezza di tutti quelli prodotti in Italia, evitando di prolungare ulteriormente il loro stoccaggio in numerosi depositi temporanei sparsi sul territorio e permettere il rimpatrio dei rifiuti attualmente custoditi all’estero con notevole risparmio di denaro pubblico” e con la mozione 1-00122 “a concludere il programma, già avviato, per l’individuazione di un sito unico per i rifiuti nucleari sia di intensità bassa e media sia, in fase intermedia, per gli stessi rifiuti ad alta intensità, al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori…”.

Secondo il Dossier Camere, l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030. Ma la realizzazione del DNPT costituisce parte integrante delle tappe significative del «Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019.

Occorrerà anche una specifica Valutazione ambientale strategica (VAS) sul DNPT,  nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT

Qualora riguardo l’intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi”.

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