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Grandi Impianti di Combustione: arrivano le nuove BAT europee

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In Gazzetta Europea la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

Ricordiamo che il nuovo documento sulle BAT per i grandi impianti di combustione segue e sostituisce le Conclusioni sulle BAT approvate con decisione di esecuzione (UE) 2017/1442: tale Decisione è stata però annullata dal Tribunale UE, con Sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17. Si era quindi reso necessario un nuovo atto che indicasse le Migliori tecniche ambientali disponibili per i grandi impianti di combustione, onde evitare di compromettere gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente.

Cosa sono le BAT

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti devono fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nella decisione relativa alle conclusioni sulle BAT.

Per approfondire sulle BAT: definizione, significato e normativa, si veda il nostro approfondimento in materia di BAT

BAT per impianti di combustione: per quali attività?

Le BAT approvate con Decisione di Esecuzione UE 2021/2326 riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività sottoindicate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;

1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione;

5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t all’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.

A quali combustibili riferiscono le BAT 2021 per Impianti di combustione

I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, ovvero:

  • i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba);
  • la biomassa (quale definita all’articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE);
  • i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio);
  • i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi);
  • combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell’industria chimica e della siderurgia);
  • i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all’articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.

Cosa si intende per nuovo (grande) impianto di combustione?

Uno dei punti più controversi del Documento sulle BAT approvato con Decisione 2021/2036 è la nozione di “nuovo impianto”: in base al Documento:

Nuovo impianto è l’ “Impianto di combustione autorizzato per la prima volta nell’installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, o sostituzione integrale di un impianto di combustione sulle fondamenta esistenti dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT”.

Nei considerando della Decisione, la Commissione sostiene che nella definizione di impianto nuovo, il riferimento alla «pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT» debba intendersi come riferimento alla data di pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442, vale a dire il 17 agosto 2017. Questa Decisione, seppure sospesa dal tribunale, ha mantenuto gli effetti nel tempo e rappresenta la base del nuovo Documento sulle BAT 2021 per i Grandi Impianti di combustione, precisa la Commissione.

Impianti di combustione: la normativa, ultime news

Per approfondire sulla normativa nazionale ambientale di riferimento per gli impianti di combustione:

Medi impianti di combustione: in Gazzetta il D.Lgs. n.102/2020 sulla limitazione delle emissioni;

Impianti di combustione medi: il decreto di riordino della disciplina ambientale (D.Lgs. n.183/2020);

Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione (DM 26/9/2017)

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Antonio Mazzuca

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