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Compromissione e deterioramento ambientale: occorre la verifica dell’offensività

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L’inquinamento ambientale non consiste in una qualsiasi alterazione delle risorse ambientali, ma l’uso degli aggettivi “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” impone al giudice di condurre un attento scrutinio dell’offensività concreta del fatto di inquinamento, valutazione che deve essere compiuta di volta in volta, caso per caso.
Così la Corte di Cassazione Penale, nella sentenza n. 29417/2019.

Il caso: omissione di bonifica e compromissione delle acque sotterranee
L’amministratore delegato di una società e ritenuto responsabile dell’inquinamento era stato condannato in quanto, omettendo di provvedere alla bonifica (e, in particolare, non predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato che tenesse conto che le misure di messa in sicurezza adottate) aveva concorso a determinare la grave compromissione delle acque sotterranee nelle aree circostanti.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione – in relazione al punto contestato dalla difesa della società: omesso impedimento della propagazione della contaminazione – dopo aver ricordato il dettato dell’art. 452-bis del c.p.: si è innanzitutto soffermata sul concetto di abusività (è abusiva sia la condotta realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali, anche se non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative. Di recente, la Suprema Corte ha affermato l’abusività della condotta anche nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica).

I concetti di compromissione e deterioramento ambientale
In merito ai concetti di «compromissione» e «deterioramento», essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi o da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.
Non assume rilievo, al riguardo, l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale.
In ogni caso, conclude la Corte, tale reato non consiste in una qualsiasi alterazione delle risorse ambientali, ma l’uso degli aggettivi “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” impone al giudice di condurre un attento scrutinio dell’offensività concreta del fatto di inquinamento, valutazione che deve essere compiuta di volta in volta, caso per caso.

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Redazione InSic

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