trattamento rifiuti

Impianti Rifiuti: in Gazzetta le Linee Guida per emergenze e comunicazione

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In Gazzetta (n.240 del 7-10-2021) le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per l’informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Le Linee guida sono il frutto di un gruppo di lavoro interistituzionale, formato dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero della transizione ecologica, del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Padova.

  • Sono contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021 e già previste all’art. 26-bis, comma 9, del Decreto “Sicurezza” decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132).
  • Con Circolare del 15 novembre 2021 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida e le comunica a tutte le Prefetture tenute alla predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Impianti rifiuti: cosa c’è nelle Linee guida per il Piano Emergenza Esterno

Il Documento contiene le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi.

L’obiettivo è definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali che possano accadere negli impianti di stoccaggio e trattamento, ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.

[Per approfondire su come redigere un Piano di emergenza esterno:]

A quali soggetti si applicano le Linee guida per gli Impianti di rifiuti?

Si applicano agli impianti che effettuano

  • stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006,
  • uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006
  • centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Sono esclusi

  • gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

La struttura delle Linee Guida per Impianti di rifiuti

Il documento presenta tre parti:

  1. una contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
  2.  una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale
  3. schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

Le sezioni delle Linee Guida

Il Documento redatto da Governo si compone di queste sezioni:

A. pianificazione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti;

B. metodo ad indici con valutazione dell’indice di rischio “generale” di impianto e della relativa distanza di attenzione;

C. schede dati e allegati per l’applicazione del modello di intervento

D. glossario

Quali interventi sono previsti nelle Linee guida per Impianti di trattamento di rifiuti?

Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.

Per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo.

Impianti rifiuti: le procedure da seguire

Nel testo del decreto vengono ricordati alcuni adempimenti dei gestori di impianto e delle autorità pubbliche, in particolare per quanto riguarda i piani di emergenza.

Cosa devono fare i titolari degli impianti di rifiuti

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto 27 agosto 2021, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, i titolari delle attività individuate nell’allegato dovranno trasmettere tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Piano di emergenza esterna: chi lo redige?

Entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Circolare VV.F. del 15 novembre 2021 (Agg. 21/1/2022)

Con Circolare del 15 novembre 2021 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021.

La circolare è diretta a tutte le Prefetture tenute alla predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti: lo schema di Piano di Emergenza Esterna (PEE)

Nella circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.

Redazione del PEE: un applicativo dai VV.F.

Il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE accessibile online.

Il Dipartimento avvierà successivamente uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


Per approfondire:

Impianti trattamento e stoccaggio di rifiuti: cosa dice la Regola tecnica di prevenzione incendi

A fronte dei numerosi episodi di incendio in impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti che negli ultimi anni hanno interessato tutto il territorio nazionale, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha intrapreso, in sinergia con il Ministero dell’Ambiente, diverse iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso tali impianti, specialmente in quelli soggetti a procedure semplificate di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 “Testo Unico sull’Ambiente”.
In particolare si è ravvisata la necessità di elaborare una regola tecnica verticale di prevenzione incendi, in appendice al Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., specifica per stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio o trattamento di rifiuti combustibili, al fine di superare la non obbligatorietà della circolare MATTM del 21/01/2019 recante Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi predisposta a suo tempo con il contributo dei Vigili del fuoco.
Inoltre, nell’ambito di un progetto di aggiornamento e ricatalogazione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011, sarà inserita quale attività soggetta ai controlli in argomento.

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