Geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto rifiuti e chiarimenti INL su RENTRI e Statuto dei Lavoratori.

RENTRI e geolocalizzazione dei mezzi: chiarimenti INL su applicazione art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con cui fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per le aziende coinvolte nel nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.
Il documento risponde ai quesiti operativi posti dagli organi territoriali in merito all’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.

Il quadro normativo di riferimento: RENTRI e DM 59/2023

La nota n. 831 richiama l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, disciplinato dal DM n. 59/2023.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è articolato in:

  • una sezione anagrafica, contenente i dati dei soggetti iscritti e le autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • una sezione tracciabilità, che include i dati ambientali (artt. 190 e 193) e, nei casi previsti, i dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Geolocalizzazione dei mezzi: quando non si applica l’art. 4 dello Statuto

In virtù di quanto indicato, secondo l’INL, il tracciamento dei percorsi dei veicoli – in quanto previsto da una norma di carattere speciale – costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa.
Pertanto, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970, “in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema”.

Uso dei sistemi GPS e limiti di finalità

Un punto centrale della nota dell’Ispettorato riguarda infine il principio di finalità.
La geolocalizzazione dei mezzi deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa speciale in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Qualora invece l’azienda intenda utilizzare i dati di localizzazione anche per:

  • esigenze organizzative o produttive;
  • tutela del patrimonio aziendale;
  • sicurezza sul lavoro;

dovrà necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, della Legge 300/1970.

Il testo integrale della Nota INL n. 831/2026 pdf

Per un approfondimento analitico, è disponibile di seguito il documento ufficiale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Redazione InSic

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