Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile: in Gazzetta europea il Regolamento istitutivo

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Con Regolamento (UE) 2017/1601 il Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD.
L’EFSD mira a sostenere investimenti destinati principalmente all’Africa e al vicinato dell’Unione, in vista del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), in particolare, oltre alle sfide collegate con l’eliminazione della povertà, la migrazione irregolare, il reinserimento sostenibile dei migranti e il rafforzamento delle comunità di transito e d’accoglienza, in quanto parte del PIE, l’EFSD dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici .

Obiettivi ambientali del Regolamento EFSD

Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell’EFSD, conformemente alle finalità dell’EFSD sostengono specifici obiettivi ambientali (art.8):
• rafforzare i settori e le aree socioeconomici, e le connesse infrastrutture pubbliche e private, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;
• contribuire all’azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell’ambiente, producendo in tal modo benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 28 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all’azione per il clima, alle energie rinnovabili e all’efficienza nell’uso delle risorse.

Gestione dell’EFSD e Garanzia finanziaria

L’EFSD è composto da piattaforme regionali d’investimento (ogNuna dotata di un comitato esecutivo regionale (art.6) create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti dell’Unione di finanziamento misto esterno, che associano le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD.
La sua gestione è assicurata dalla Commissione (art.3) e un consiglio strategico fornisce consulenza (art.4).
La garanzia dell’EFSD (art.9) è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:
a)prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
b)garanzie;
c)controgaranzie;
d) strumenti del mercato dei capitali;
e)qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione, e partecipazioni azionarie o partecipazioni quasi-azionarie.
La garanzia dell’EFSD non supera, in alcun momento, l’importo di 1 500 000 000 EUR. (vedi i termini della garanzia all’art. 10).
Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell’EFSD sono:
a) la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
b) organismi di diritto pubblico;
c) organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
d) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
f) organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Gli aspetti trattati dal Regolamento EFSD

Il Regolamento regola poi l’attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD (art 13) ed il Fondo di garanzia dell’EFSD (art. 14 – che costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell’EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo); la Commissione stipula, a nome dell’Unione, accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD con le controparti ammissibili, che riguardano la concessione della garanzia dell’EFSD, che è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, e in favore della controparte ammissibile selezionata. Un contributo di 350 000 000 EUR è fornito a carico del bilancio generale dell’Unione.
Il Capo IV del Regolamento riguarda poi la rendicontazione, contabilità e valutazione e, all’art. 19 si pone una importante scadenza: entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà il funzionamento dell’EFSD, la sua gestione e il suo effettivo contributo alla realizzazione della finalità e degli obiettivi; presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente esterna dell’applicazione del presente regolamento e accompagnata da una proposta motivata intesa a modificare il regolamento, se del caso, in particolare con l’obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale col parere della Corte dei conti.
Sempre entro il 31 dicembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuterà l’impiego e il funzionamento del Fondo di garanzia dell’EFSD.

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Redazione InSic

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