Conversione DL CURA ITALIA: le misure per igiene dei luoghi di lavoro, DPI e d INAIL

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Convertito con Legge n.27/2020 del 24 aprile il DL CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il Testo coordinato del DL CURA ITALIA è disponibile sul Suppl. Ordinario (Serie Generale n. 16 n. 110 del 29-4-2020) e riporta diverse modificazioni rispetto al testo originario.
Di seguito, riportiamo le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro indicando le ultime ((integrazioni)) derivanti dal passaggio parlamentare.

Approvato durante il Consiglio dei Ministri del 16 marzo scorso, l’atteso Decreto Legge CURA ITALIA introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Per quanto riguarda i numerosi riferimenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alle imprese, distinguiamo tre categorie:
Fondi per la sanificazione degli ambienti di lavoro (uffici, ambienti e mezzi in uso alle imprese/pubblica amministrazione, Forze dell’Ordine, scuole)
Fondi per produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale
Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Proroghe scadenze INAIL
Non mancano anche disposizioni in materia di comunicazioni ambientali ed energia che vedremo in altri successivi approfondimenti.

DL CURA ITALIA: Sanificazione ambienti di lavoro

Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il Decreto interministeriale del 16 aprile 2020 ha dettato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Inoltre, il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha esteso il credito d’imposta anche all’acquisto di DPI.

Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno)
((Al comma 1 viene aggiunta in sede di conversione lo stanziamento di fondi specifici per il lavoro straordinario))
Al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l’anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
Non manca un riferimento alle carceri: viene autorizzata la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
Viene autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche,ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
Viene istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)
Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

DL CURA ITALIA: produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario viene autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, attraverso Invitalia ed il Commissario per l’emergenza COVD-19.
I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Tali dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Viene poi autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
((All’art.5 vengono aggiunti in sede di conversione i comma
5 bis “Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”: autorizzazione nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, all’acquisto di DPI e dispositivi medicali (indicati in Circolare Ministero Salute n.4373/2020 in deroga al Codice Appalti); consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI, il ricorso alle mascherine chirurgiche e sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’ISS.
Art. 5 ter “Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia”
Art. 5 quater “Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici” (il Dipartimento della Protezione civile viene autorizzato ad aprire un apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture
Art. 5 quinquies “Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria”
Art. 5 sexies “Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario” ))


Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Leggi il nostro aggiornamento sul ruolo di INAIL nella validazione dei DPI
Viene consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga devono inviare all’Istituto Superiore di Sanità e INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità e INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità e INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione deve pronunciarsi circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
Qualora all’esito della valutazione di ISS e INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
Entro il 30 aprile 2020, INAIL è chiamato a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

DL CURA ITALIA: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili. Si autorizzano altresì gli individui presenti sull’intero territorio nazionale all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ((il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020))..

DL CURA ITALIA: proroga scadenze INAIL

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
L’articolo sospende a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato

Art. 42 (Disposizioni INAIL)
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore è tenuto a redigere il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro vanno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non vanno computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico ((di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità’ per l’applicazione delle tariffe 2019»)) e riguardano datori di lavoro pubblici e privati.

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitar
io nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

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