Subappalti e responsabilità antinfortunistiche del subappaltatore

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Il Caso del mese presentato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro (a cura di Maurizio Prosseda – Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione) è quello prospettato nella sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sez. 4, del 7 marzo 2018, n. 10395), in materia di Responsabilità del Datore di lavoro-subappaltatore in occasione di un infortunio mortale occorso ad un dipendente caduto dal suolo da un’altezza di otto metri.

Si richiama il dettato della Corte secondo la quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche anche in regime di subappalto gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, anche al subappaltatore che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, e che detiene obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza.

Il Caso
D.M.D., amministratore unico e datore di lavoro della società N.E.E. Srl, subappaltatrice di lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di Eternit poste a copertura dei lucernai, viene condannato per il reato di omicidio colposo a seguito della morte dell’operaio I.A., dipendente di altra ditta presente sul cantiere il quale, mentre stava lavorando su uno dei lucernai, precipitava a seguito della rottura di una lastra di eternit che cedeva sotto il suo peso.
Secondo la Corte di merito, la responsabilità di D.M.D. andava riconosciuta in quanto alla sua ditta spettava anche la predisposizione dei presidi di sicurezza impegnati sul sito, non assumendo rilievo l’avvenuto subappalto delle attività alla ditta alle dipendenze della quale lavorava il lavoratore deceduto.
D.M.D. proponeva appello avverso la sentenza di condanna, asserendo tra l’altro che i responsabili della sicurezza nel cantiere in questione, anche per il rischio di cadute dall’alto, erano da individuarsi nei committenti e nella ditta subappaltatrice, datrice di lavoro di I.A..

Secondo la Corte
Per quel che riguarda la posizione del ricorrente, la suprema Corte così si esprime: “In estrema sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che gli obblighi in tema di sicurezza gravanti sul medesimo, nella qualità suddetta (in specie quello di predisporre il POS e quelli connessi all’adozione di dispositivi di protezione), riguardassero esclusivamente la N.E.E. e i suoi dipendenti; non anche, quindi, i lavoratori di altre ditte, in quanto non vi era, nel cantiere, la contemporanea presenza di più ditte, ma queste si succedevano nel tempo; e, in particolare, le lavorazioni affidate alla N.E.E. (rimozione di pannelli di amianto) escludevano che potesse esservi la contemporanea presenza di altri soggetti, mentre quelle affidate in subappalto alla ditta del B. (per la quale lavorava l’I.) erano state assunte da quest’ultima ditta in piena autonomia, e senza alcuna ingerenza da parte della N.E.E. …
Nei termini in cui è proposto, l’asserto sostenuto nei motivi in esame è infondato… Al riguardo, non rileva che la ditta facente capo al D.M. operasse non in contemporanea, ma in precedenza rispetto alla ditta individuale da cui dipendeva la vittima: per stabilire il riparto delle responsabilità nell’ambito di lavori assunti da più imprese all’interno di uno stesso cantiere, qualora fra esse intercorra un rapporto di subappalto, non è necessario avere riguardo al fatto che dette imprese operino contemporaneamente, ovvero in successione fra loro. Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali…
Tanto osservato, è noto che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori
Nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, e con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, al “rischio-caduta”, va ricordato anche che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto (o, come nella specie, nell’ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine… Può qui ricordarsi inoltre il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell’intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza… del resto, a tutto concedere, troverebbe in ogni caso applicazione il principio secondo il quale, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”.

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Redazione InSic

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