Lavori in appalto: interpello su obblighi designazione addetti antincendio/primo soccorso

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Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro un nuovo interpello in materia di sicurezza sul lavoro: l’Interpello n.1/2018 del 14/2/2018 contiene il quesito posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall’UGL e dall’ANIP in merito agli obblighi del datore di lavoro (appaltatore) di designare gli incaricati alle misure di prevenzione incendi/evacuazione/primo soccorso, nel caso in cui questo svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente.

Il contenuto dell’interpello n.1/2018

Una Associata ANIP eroga servizi a soggetti committenti e “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”
Chiede al Ministero:
1) L’obbligo di cui all’art. 18 comma 1 lett b) (designazione addetti antincendio) può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto di cui sopra può avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U, attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, così da soddisfare l’obbligo di designazione di cui all’art. 18 del TUS?

Appalti di lavoro e obblighi informativi del committente

La Commissione interpelli chiarisce preliminarmente i contorni dell’obbligo di designazione dei “lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” come da art. 18 comma 1 lett.b) del Testo Unico di Sicurezza. E ricollega tale obbligo alle previsioni dell’art. 43 del TUS per il quale, rispetto alle designazioni “il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…” in base a specifici criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, criteri che sono definiti nel DM 10/3/98 (si veda a riguardo l’analisi all’art.5 del decreto suddetto sugli obblighi gestionali del datore di lavoro e sull’obbligo di redazione del piano di Emergenza, fatta eccezione per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti).
E con riferimento all’art. 26 del Testo Unico (obblighi connessi all’appalto d’opera/servizi) richiamato fra i quesiti, la Commissione Interpelli riepiloga gli obblighi del datore di lavoro committente (si veda anche quanto già detto a riguardo nell’Interpello n.6/2013) richiamando anche l’obbligo di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e di informazione reciproca sui rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l’elaborazione del DUVRI (art. 26 comma 3) che, si ricorda, dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze intese come “contatto rischioso” (come definita da AVCP in Determinazione 5 marzo 2008, n. 3) tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Secondo la Commissione Interpelli

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione risponde soltanto sulle questioni inerenti agli obblighi generali di legge (non a quelli gestionali/organizzativi fra le aziende associate ANIP e i loro clienti) riconoscendo fuor di dubbio, che “anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi”.
In considerazione però di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b) il datore di lavoro committente deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
In più, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, scrive la Commissione Interpelli devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente”.
Pertanto secondo la Commissione Interpelli, la gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, siano compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

Riferimenti normativi:
Interpello del 14/02/2018 – n. 1 / 2018
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo agli obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente – seduta della Commissione del 14 febbraio 2018.

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Redazione InSic

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