Malattia professionale e inclusione nella nozione penalistica di Infortunio sul lavoro

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Nella sentenza n.40 del 5 gennaio 2016, la Corte di Cassazione penale si è espressa in merito al concetto di “Malattia professionale” ed alla sua inclusione nella nozione penale di “Infortunio sul lavoro” in un caso di declaratoria di prescrizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose per esposizione all’amianto.

Il fatto
Nel caso di specie si contestava a cinque imputati, il reato di omicidio colposo e quello di lesioni colpose, per avere cagionato il decesso di alcuni lavoratori ovvero gravi malattie per esposizione ad amianto in uno stabilimento palermitano. In particolare, le imputazioni riguardavano 43 casi di omicidio colposo e 19 casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dall’esposizione all’amianto patita dalle vittime in ambiente lavorativo negli anni in cui il Cantiere Navale di Palermo era stato diretto dagli imputati.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen., aveva dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione del reato.

Secondo la Cassazione
Per la Corte, non è possibile distinguere tra le norme poste a prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 c.p.«norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»– è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (cfr. Cass. pen. n. 8641/2010).
Ciò ha evidenti ricadute sulla durata della prescrizione del reato (legata alla sanzione edittale), tanto che la Corte annulla, con rinvio, la sentenza del G.U.P. che aveva chiuso la vicenda con una declaratoria di prescrizione.
Si legge in sentenza che il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone, si è consumato in data 1/10/2004, ossia alla data in cui il lavoratore è deceduto, essendo tale il momento in cui si è verificata l’evento lesivo contemplato dall’art.589 cod. pen.
Con riguardo alla disciplina dei tempo necessario a prescrivere, l’art.157, comma 1, n.2 c.p. in vigore all’epoca del fatto prevedeva, in relazione alla pena edittale stabilita alla data del fatto dall’art.589, camma 2, cod.pen., un termine di dieci anni e l’allora vigente art.160 cod.pen. stabiliva in quindici anni (aumento della metà del termine a prescrivere) il tempo massimo di prolungamento di tale termine per gli atti interruttivi. Ne deriva, secondo la Corte “che, in ogni caso, alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, nella quale si fa peraltro esclusivo riferimento al termine di prescrizione del reato di lesioni colpose, il delitto contestato non era prescritto e che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso”.

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Redazione InSic

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