31.01.25 - Antonio Mazzuca
L’Ispettorato nazionale interviene ancora, con Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semisotterranei sulle novità introdotte in materia dal Collegato lavoro 2024 (Legge 203/2024) in materia di salute e sicurezza.
Nella Nota, l’Ispettorato si concentra sulle modifiche all’art.65 del Testo unico di Sicurezza sul lavoro, che riguarda la destinazione al lavoro di locali sotterranei o semi sotterranei. In particolare, i chiarimenti riguardano l’obbligo di Comunicazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti dell’Allegato IV, aerazione e microclima.
Nell'articolo
L’Articolo 65 rientra nelle disposizioni del Titolo II del Testo Unico di Sicurezza, dedicato ai Luoghi di lavoro e segna il divieto dell’uso di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro.
Il Collegato Lavoro, la legge 203/2024 ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008 stabilendo che:
Le nuove previsioni sono operative dal 12 gennaio 2025.
Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei
Cosa deve fare il Datore di lavoro?
Il datore deve comunicare tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali allegando adeguata documentazione (che deve essere stabilita con Circolare INL) che dimostri il rispetto dei requisiti.
Se l’ufficio territoriale INL chiede ulteriori informazioni alla documentazione, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Pertanto, l’Ispettorato ha competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in questo caso il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.
Quali sono le precisazioni che arrivano da INL?
INL chiarisce che la comunicazione (prevista dal comma 3 dell’art.65 del TUS), deve essere presentata dal datore di lavoro e:
L’Ispettorato, nella Circolare indica anche alcuni divieti inerenti la comunicazione del Datore di Lavoro; non la si presenta se:
L’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.
La possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).
L’Ispettorato nella Circolare spiega che la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (regolata all’art. 17 del Decreto Radiazioni ionizzanti d.lgs. 101/2020) nei locali sotterranei o semi-sotterranei va eseguita entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
Cosa si deve misurare?
Il comma 6 dell’art. 17 indica che “l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.
L’Ispettorato conferma che in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.
Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.
Tale impostazione è confermata da una sentenza della Suprema Corte di cassazione a sez. unite (n. 29459 del 13 novembre 2019) che interviene sulla questione afferente agli effetti dello jus superveniens sul procedimento amministrativo.