DPCM 13 ottobre 2020: le nuove misure restrittive – TESTO DEL DECRETO e analisi

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Sulla Gazzetta di oggi il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020 – (qui il testo ufficiale) con le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiamo visto anticipate già ieri dagli organi di stampa e su cui si è concentrato il confronto con le Regioni.
Si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Passiamo in rassegna le misure più importanti per il mondo del lavoro e in particolare riportiamo le novità per gli ALLEGATI (qui in formato PDF).



In questo articolo:
Articolazione generale del DPCM 13 ottobre 2020
Mascherine
Attività produttive industriali e commerciali
Le altre misure restrittive
Eventi e competizioni sportive
Manifestazioni pubbliche
Scuole
Attività commerciali
Lavoro agile
Elenco degli allegati

Articolazione generale del DPCM 13 ottobre 2020

L’articolo 1 contiene l’elenco delle misure restrittive: in particolare si veda il riferimento all’obbligo di mascherina all’aperto, introdotto col DL “ponte” n.125/2020 e qui confermato.
L’articolo 2 richiama i protocolli condivisi per la sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore trasporto e logistica pubblicati nei mesi scorsi
L’articolo 3 regola informazione e prevenzione pubblica con richiamo all’Allegato 19 che detta le informazioni da comunicare nel settore sanitario (richiesta sanificazione e disinfezione), dei servizi educativi per l’infanzia, nelle pubbliche amministrazioni da sindaci e amministratori (obbligatoria la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani), nel settore trasporti (richiesto l’intervento di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata).
Incentivi anche al lavoro agile nella PA (con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione), garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero “al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.
L’articolo 4 riguarda poi le Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, vietati da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di questo elenco nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei motivi elencati in articolo 4 (fra cui compare anche l’ipotesi di
– esigenze lavorative;
– assoluta urgenza;
– esigenze di salute;
– esigenze di studio;
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– … (et altera);
– Comprovati mediante la dichiarazione (di cui all’art. 5, comma 1) da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, da parte di chi fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F;
L’articolo 6 regola la Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20;
L’articolo 7 riguarda il mondo dei trasporti e gli obblighi dei vettori e degli armatori all’imbarco dei passeggeri e con richiamo al protocollo in allegato 14, e alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» in allegato 15;
L’Articolo 8 riguarda invece le navi da crociera e navi di bandiera estera (richiamo alle linee guida di cui all’allegato 17);
L’articolo 9 indica le misure in materia di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne (richiamo al protocollo in allegato 14 e alle Linee guida di cui all’allegato 15);
L’Articolo 10 si occupa di disabilità e alle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione da svolgere secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
L’articolo 11 ricorda il ruolo del prefetto territorialmente competente che assicura l’esecuzione delle misure ed il loro monitoraggio con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate.

Obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso

Spicca innanzitutto l’obbligo di mascherina all’aperto ed al chiuso (quindi anche per luoghi di lavoro) diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto “a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
Confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Esclusioni
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Attività produttive industriali e commerciali

Salvi i riferimenti ai Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico: nel DPCM 13ottobre 2020 ritroviamo il:

• Protocollo condiviso negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (Allegato 12);
• Protocollo condiviso nei cantieri (Allegato 13);
• Protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14);
• Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico (allegato 15).

Le altre misure restrittive

Si segnala in particolare dal lungo elenco di cui all’art. 1)

Eventi e competizioni sportive

• consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi (lett. E);
• l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) (lett. F);
• lo svolgimento degli sport di contatto (individuate con DECRETO 13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Sport ) è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (lett. G).

Manifestazioni pubbliche

• consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore (lett. I);
• sale giochi, sale scommesse e sale bingo consentite sono dietro accertamento delle regioni (lett. L) ;
• spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (let. M);
• sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso (let. N); Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Scuole

• Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche sono chiamate a seguire le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto superiore di sanità di cui all’allegato 21 (lett. Q) ;
• sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate (lett.S.) ;
• consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia (let. R);
• nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22 (let. T) anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Attività commerciali

• Al punto dd) si ricordano le regole di distanziamento per le attività commerciali al dettaglio, mentre;
• (punto ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Lavoro agile

(punto ll) per le attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Elenco degli allegati

L’elenco degli allegati è disponibile in formato PDF sul sito del Governo.
•Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresadelle celebrazioni con il popolo
•Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

•Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

•Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse

•Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Bahài e Sikh

•Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche

•Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

•Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19

•Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020

•Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

•Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali

•Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020

•Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nei cantieri

•Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

•Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

•Allegato 16 LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

•Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.

•Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico2020/21

•Allegato 19 Misure igienico-sanitarie

•Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero

•Allegato 21 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

•Allegato 22 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

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Redazione InSic

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