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Direttore di stabilimento: è il garante della tutela antinfortunistica del lavoratore

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La Cassazione Penale, con sent. n. 13858/2015, ha rigettato il ricorso del direttore di stabilimento di una società per azioni, a seguito del riconoscimento della sua responsabilità per l’infortunio di un lavoratore, in quanto, per la posizione che ricopre, è il garante della tutela antinfortunistica dei lavoratori all’interno dell’azienda, a prescindere dall’esistenza o meno di una delega di funzioni.


Il fatto

In primo grado, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità del direttore generale e del direttore di stabilimento di una società, per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di un lavoratore.
Nella specie, il dipendente della ditta di produzione di resine per applicazione industriale, mentre utilizzava una macchina per stampare fogli in pvc, urtava il dito contro una bobina e subiva l’amputazione del dito utilizzato al posto di una pistola ad aria compressa.
Per questo motivo il lavoratore ha citato il direttore generale, con delega in materia di sicurezza del lavoro, ed il direttore dello stabilimento, per l’inosservanza del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, ed art. 87, comma 2, lett. c) e per non aver adeguatamente addestrato gli operai all’uso della macchina da stampa.
All’esito del giudizio di primo grado, i direttori hanno proposto l’appello e la corte territoriale ha confermato la decisione assunta in primo grado, sostenendo che le improprie modalità di effettuazione della fase di lavoro di cui si stava occupando l’operaio, costituivano una prassi costante in azienda, che era tollerata dai preposti.
Secondo i giudici dell’appello, gli imputati erano stati inadempienti a causa delle carenze organizzative che avevano comportato la violazione della normativa antinfortunistica, in quanto le lavorazioni non erano state eseguite secondo le modalità di sicurezza, causando così l’infortunio del lavoratore.
I direttori, secondo la corte, avrebbero dovuto provvedere a colmare le lacune della precedente formazione, che invece non aveva riguardato quella specifica fase di lavorazione, lasciando che la modalità di lavorazione fosse una prassi costante da lungo tempo in azienda.
I direttori, pertanto, decidevano di proporre ricorso per Cassazione, sostenendo che fosse stato erroneamente applicato il D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 71, ed art. 87, comma 2), in quanto la corte di merito aveva ribadito il principio dell’obbligo di formazione in capo al datore di lavoro, ma non aveva motivato sui tempi e le modalità di realizzazione dell’attività di formazione.
Inoltre, lamentavano la violazione dell’art. 41 c.p., sulla mancata rilevazione dell’interruzione del nesso causale per la pericolosa e scorretta modalità di esecuzione del lavoro posta in essere dai dipendenti. La condotta abnorme si sarebbe concretizzata nella scelta di non usare la pistola pneumatica collegata alla macchina, di non indossare i guanti come prescritto, e nel far coincidere due momenti dell’operazione, quello della pressione sulla valvola per sgonfiare il mandrino e quello della spinta del tubo in cartone pressato.

Secondo la Corte di Cassazione Penale

Gli ermellini hanno esaminato quanto deciso dalla corte territoriale, la quale ha ritenuto che gravasse sui due direttori l’obbligo di acquisire un’adeguata consapevolezza della situazione e dello svolgimento usuale delle lavorazioni in azienda, con specifico riferimento alla prassi, risultata non conforme alle regole della sicurezza.
I due direttori avrebbero dovuto adottare le misure organizzative necessarie, col fine di eseguire le lavorazioni secondo le modalità di sicurezza, e avrebbero dovuto provvedere a colmare le lacune nella precedente formazione dei lavoratori, che non aveva riguardato la specifica fase di lavorazione nel corso della quale si era verificato l’infortunio.
La Corte d’Appello aveva individuato la colpa degli imputati nella carenza di ordine organizzativo generale, in quanto avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per evitare il protrarsi di quella pericolosa modalità di lavorazione.
Difatti, i direttori non avevano formulato adeguate istruzioni scritte, non avevano rinnovato la formazione su quella fase di lavorazione, non avevano conferito adeguate istruzioni ai preposti affinché esercitassero un’adeguata sorveglianza sugli operatori.
Concluso l’esame della decisione della corte territoriale, gli ermellini hanno sottolineato che “il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti”. (Cass. Pen. Sezione 4^, n.41981 del 7 febbraio 2012).
Da questo, i giudici di legittimità, ne hanno dedotto che il compito del direttore di stabilimento non è soltanto quello di predisporre adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, ma è quello di accertare che le disposizioni impartite vengano effettivamente eseguite e di intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti.
Nel caso di specie, in azienda si era consolidata una prassi nel tempo e nota a tutti, che prevedeva l’utilizzo del dito per l’operazione di sgonfiaggio del mandrino in modo da rendere più veloce l’attività.
Va aggiunto che non sono state mai impartite istruzioni operative, né sono state svolte attività di formazione specifica relativamente a questa specifica fase di lavorazione.

Quanto al nesso di causalità tra le violazioni addebitate e l’evento, i giudici di legittimità hanno ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente deciso, grazie alle testimonianze e agli accertamenti del fatto, quando hanno dato rilevanza alla violazione della normativa antinfortunistica, concludendo per ritenere che l’infortunio non si era verificato a seguito di una estemporanea ed imprevedibile iniziativa dei lavoratori.
Difatti, se non ci fossero state le carenze organizzative, l’infortunio non si sarebbe verificato.

Responsabilità e Delega

Sulla responsabilità del direttore generale con delega in materia antinfortunistica, nell’ipotesi di carenza di ordine organizzativo generale, gli Ermellini hanno rilevato che “nelle imprese di grandi dimensioni, non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione in cui lo stesso ha dovuto operare”.
Bisogna poter accertare se il direttore generale con delega in materia infortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori.
Nel caso in esame, il tempo intercorso tra l’assunzione dell’incarico e il verificarsi dell’evento, è stato molto breve, tale da non essere portato a conoscenza delle prassi consolidate in uso non conformi alle regole della sicurezza.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione Penale ha annullato la sentenza della corte territoriale nei confronti del direttore generale e ha confermato la sentenza assunta nei confronti del direttore di stabilimento


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