Carrello elevatore e accertamenti sanitari preventivi

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Il quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, riguarda la possibilità o meno di svolgere l’attività di carrellista senza aver effettuato i test per alcol-stupefacenti

Il quesito

Alcuni lavoratori hanno recentemente concluso il corso per la guida del carrello elevatore. Posso permettere loro di iniziare da subito a guidare il carrello, o devo aspettare di avere fatto il test per alcool e stupefacenti e di avere ricevuto i risultati, prima di farli operare?

Secondo l’Esperto

Il tema dei controlli sull’assunzione – anche solo sporadica – di sostanze stupefacenti per i lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, viene normata dall’accordo del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato-Regioni “Schema di intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza”.
In merito alla domanda, gli addetti alla guida di carrelli elevatori rientrano in tali controlli ai sensi del punto 2 lettera n) dell’Allegato I all’accordo citato, in quanto “addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci”. La questione posta rientra nella definizione stessa di idoneità alla mansione, che prevede per il caso in esame anche il giudizio di idoneità completo di assenza di tossicodipendenza.
L’art. 4 dell’intesa recita infatti:
Art. 4
(Accertamenti sanitari preventivi di screening)
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8.

È chiaro quindi che gli accertamenti richiesti siano preventivi allo svolgimento della mansione, in quanto solo in caso di esito negativo (assenza di tossicodipendenza) il lavoratore può operare.
Maggiore elasticità è concessa per gli accertamenti periodici, che devono essere realisticamente annuali, ma non rigorosamente ogni 365 giorni.

Quesito a cura del Dott. Marco Surace (Ispettore tecnico, Direzione Regionale del Lavoro – Firenze)

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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