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Aggiornata la Tabella di indennizzo del danno biologico per il triennio 2019-2021

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Con Circolare Inail n. 27 dell’11 ottobre 2019, INAIL adegua la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale per il triennio 2019-2021, che sostituisce quella precedentemente vigente contenuta nell’allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 e si applica per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
La nuova tabella per gli indennizzi richiama le indicazioni del decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell’Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.

Riportiamo di seguito un estratto della Circolare INAIL che dettaglia il contenuto degli importi della nuova Tabella.

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017). Tale ponderazione ha tenuto conto per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.

Gli importi indicati nella nuova Tabella risultano, altresì, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 20146 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000. Il nuovo punto Inail è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti. Tali importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

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Redazione InSic

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