31.07.26
10.07.26 - Redazione InSic
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (cd. Decreto Lavoro o Decreto Primo Maggio), che rende definitive le misure su salario giusto, occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il testo di conversione conferma il nuovo quadro di tutele e trasparenza algoritmica per i lavoratori della gig economy, rafforzando le garanzie sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Vengono inoltre consolidate le premialità contributive per le aziende che adottano sistemi certificati di welfare aziendale e politiche di conciliazione vita-lavoro.
Analizziamo di seguito il quadro normativo definitivo e gli impatti operativi per datori di lavoro e professionisti HSE.
Nell'articolo
In sede di approvazione definitiva, sono stati introdotti importanti correttivi e nuove tutele volte a supportare le aziende, l’inserimento lavorativo e la stabilità contrattuale. In particolare, si estende il perimetro del provvedimento ai seguenti temi:
Sul fronte del Welfare, l’art. 6 del decreto-legge 62/2026 – Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro – introduce misure per sostenere la genitorialità e la maternità attraverso incentivi economici diretti alle imprese virtuose.
In particolare, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 184/2025 (come la certificazione UNI/PdR 192/2026) potranno beneficiare di un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche:
Inoltre, le aziende certificate beneficeranno di attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).
Il Capo III del decreto, “Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale” (artt. dal 12 al 15) si occupa di regolamentare il lavoro intermediato da piattaforme, introducendo criteri stringenti per prevenire lo sfruttamento e garantire la trasparenza dei processi decisionali automatizzati.
L’art. 12 del nuovo decreto mette subito in chiaro che la qualificazione del rapporto di lavoro svolto mediante piattaforme digitali dipende esclusivamente dalle modalità pratiche con cui si svolge l’attività, al di là di ogni diversa definizione contrattuale tra le parti. Se l’organizzazione e il controllo (anche algoritmico) indicano una direzione datoriale, il rapporto si presume di natura subordinata.
Il D.L. n. 62/2026 interviene in modo incisivo sul fronte del monitoraggio, integrando l’articolo 9-bis del Decreto-Legge 510/1996, con l’introduzione del nuovo comma 2-sexies.
Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, tale nuovo comma prevede che sia emanato un decreto del Ministero del Lavoro per definire specifici indicatori di rischio e dati che le piattaforme digitali dovranno trasmettere.
Le piattaforme sono in ogni caso tenute a registrare e conservare per almeno 5 anni i dati analitici relativi a ogni prestazione, inclusi i tempi di lavoro, le assegnazioni, i rifiuti e i corrispettivi, garantendo l’accesso sia ai lavoratori che agli organi ispettivi.
Gli indicatori di rischio individuati e i relativi dati devono poi essere messi a diposizione di INAIL, INL e INPS per le rispettive attività di vigilanza e coordinamento.
Le eventuali violazioni saranno segnalate all’Autorità Europea del Lavoro (ELA) per coordinare azioni preventive e contrastare gli abusi a livello europeo.
Secondo quanto previsto dalla nuova norma, le piattaforme devono fornire ai lavoratori – in modo chiaro, accessibile e comprensibile – informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:
Un punto cruciale riguarda poi il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta:
L’art. 15 del DL 62/2026 apporta inoltre modifiche al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introducendo misure stringenti per la regolarità e la sicurezza nel lavoro tramite piattaforma. In particolare:
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