27.03.26 - Redazione InSic
Scade il 31 marzo 2026 il termine entro cui le piccole e microimprese della della pesca e dell’acquacoltura, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive devono mettersi in regola con le polizze assicurative contro i rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26) ha infatti disposto la proroga dei termini per la stipula dei contratti per queste specifiche categorie.
Ecco cosa prevede la normativa e le novità più importanti da conoscere.
Nell'articolo
Il Decreto Milleproroghe, Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26) ha prorogato al 31 marzo 2026 i termini per la stipula di contratti assicurativi contro i rischi catastrofali per determinati settori strategici.
Le imprese beneficiarie della proroga sono:
In particolare:
Questi interventi correttivi si inseriscono nel solco tracciato dalla normativa dell’anno precedente, che ha introdotto l’obbligo assicurativo per l’intero sistema produttivo nazionale.
Nel mese di maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.124 del 30-05-2025) la Legge 27 maggio 2025, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Ricordiamo che il DL n. 39/2025, aveva previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e micro imprese (come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione).
Di seguito riepiloghiamo le scadenze previste dal decreto-legge n. 39 del 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali“:
Tali scadenze, definite all’articolo 1, ai commi 1-3, del DL n.39/2025 riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.
Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali:
Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.
Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.
Le imprese inadempienti, che non sottoscriveranno la polizza di assicurazione, non potranno accedere a contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, inclusi quelli destinati a supportare le aziende colpite da calamità naturali.
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, comma 102, specifica infatti quanto segue:
“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIt) ha aggiornato al 13 Gennaio 2026 le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sugli aspetti connessi all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025. In particolare il MIMIt ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze del mancato adempimento relativo all’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il precedente Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15), all’art. 13 comma 1 aveva precedentemente disposto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, era stata infatti posticipata al 31 marzo 2025 per tutte le imprese.
La pubblicazione del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 ha successivamente aggiornato i termini, scaglionando le diverse scadenze, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo.
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il provvedimento è entrato in vigore il 14/03/2025.
L’obbligo di assicurazione è volto a salvaguardare le imprese dalle perdite economiche causate da disastri naturali. Considerando il notevole rischio idrogeologico e sismico che caratterizza il Paese, la necessità di una gestione preventiva e responsabile dei rischi è diventata sempre più urgente.
L’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, negli articoli 101 e seguenti.
In caso di mancato adempimento, le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo rischiano di perdere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, soprattutto in situazioni di emergenza legate ad eventi calamitosi.
Il nostro Paese ha tradizionalmente affrontato i danni causati da calamità naturali principalmente con interventi statali ex-post. Questa nuova normativa sottolinea l’importanza di una maggiore responsabilità da parte delle imprese nel proteggere i propri beni attraverso l’assicurazione contro i rischi catastrofali.
Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
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