Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento: la nuova RTV

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Il D.M. 19/1996 costituisce ancora oggi un efficace strumento per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e rimarrà ancora in vigore con le precisazioni e le puntualizzazioni che nel corso degli anni sono state operate.
Ma alla luce dell’entrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi e delle relative RTV già emanate, si è ritenuto opportuno avviare un processo finalizzato alla stesura di una “nuova” regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di spettacolo, da affiancare al D.M. 19/08/1996, fornendo così uno strumento tecnico alternativo per i progettisti ed i gestori al fine di consentire un approccio alla valutazione dei rischi ed alla loro corretta mitigazione nei locali in trattazione.


In questo articolo (tratto dalle relazioni del Safety Expo 2019):
La “nuova” regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di spettacolo
Locali di intrattenimento: nel progetto di regola tecnica la domanda di flessibilità
Locali di intrattenimento: nel progetto di regola tecnica: le esclusioni
Locali di intrattenimento: la nozione di “Attività di intrattenimento e di spettacolo”
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La “nuova” regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di spettacolo

La “nuova” norma, ovviamente, sotto il profilo formale è redatta secondo lo “stile del codice di prevenzione incendi” e quindi è strutturata in perfetta analogia con le altre Regole Tecniche Verticali recentemente emanate dal Ministero dell’Interno (D.M. 8 giugno 2016 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di uf?cio; D.M 7 agosto 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche; D.M. 9 agosto 2016 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere; D.M. 23 novembre 2018 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti) .

Locali di intrattenimento: nel progetto di regola tecnica la domanda di flessibilità

Tenuto anche conto di come il “mondo dello spettacolo ed intrattenimento” si è evoluto e delle esigenze dettate dal settore, il “progetto” della norma – si ribadisce – deve tener conto della “domanda di flessibilità” proveniente dagli operatori del settore, prevedendo anche il superamento di talune misure di protezione passiva dettate dalla attuale vigente norma di prevenzione incendi, attraverso una più peculiare definizione di misure di protezione attiva e, soprattutto, di un sistema di gestione della sicurezza, adeguati per garantire ai locali stessi un ottimale livello di sicurezza antincendio.
Il progetto di norma è ancora nella fase di disamina e pertanto non si è in grado di riportare un testo definitivo. È però definita l’architettura della RTV che prevede una articolazione, peraltro del tutto confrontabile con quella delle più recenti RTV emanate quali complemento del D.M. 03/08/2015.

Locali di intrattenimento: nel progetto di regola tecnica: le esclusioni

Il progetto di regola tecnica verticale verte su disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, sia a carattere pubblico che privato, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
• i luoghi all’aperto non delimitati;
• i locali destinati a riunioni operative;
• gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori. Ad esempio, bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare non sono contemperati dal progetto di regola tecnica che al più può costituire un utile riferimento;
• le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337. Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, a differenza dei locali e delle aree dove sono installate, sono escluse dalla regola tecnica e per le stesse si applica la specifica normativa vigente.

Come si accennava, una delle esigenze che traspare dall’analisi del “mercato” di settore è il poter avere e gestire locali massimamente flessibili. Per quanto possa apparire intuitivo il concetto di Attività di intrattenimento e di spettacolo, pervenire ad una definizione è tutt’altro che semplice. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce certamente attività di intrattenimento o di spettacolo quella espletata in locali quali le sale da ballo, le discoteche, quella espletata nei locali allestiti per ospitare i concerti, gli spettacoli vari tenuti in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali, le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche.

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Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento: la nuova RTV
Maurizio Lucia
Antincendio n.1/2020

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