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05.12.22 - Antonio Mazzuca
Con DECRETO 22 novembre 2022 il Ministero dell’Interno approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
La nuova RTV è alternativa a quella di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
Nell'articolo
La nuova Regola Tecnica verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo introduce
Il Decreto contiene all’Allegato I la Regola Tecnica V15 così organizzata:
Per attività di intrattenimento ai sensi del DM 22/11/22 si intendono le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo definite all’allegato 1 del DPR 151/2011 individuate con (l’introdotta) “nuova voce” n.65, sia che si tratti di attività già esistenti che di nuova realizzazione.
In particolare, le attività di intrattenimento/spettacolo sono definite
Sono esclusi dalla regola tecnica:
Le attività sono classificate
| Tipologia di attività | Numero di occupanti |
| OA | n :S 200 |
| OB | 200 < n :S 1000 |
| OC | 1000 < n :S 5000 |
| OD | n > 5000 |
Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, …) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.
| Tipologia di attività | Quota dei piani accessibili |
| HA | -1 m :S h :S 6 m |
| HB | -5 m :S h :S 12 m; |
| HC | -10 m :S h :S 24 m |
| HD | tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente. |
Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, …), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.
Le aree dell’attività sono classificate con le seguenti sigle:
TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico;
TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
TK2: scena di tipo separato;
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie> 200 m2;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
[1] L’ambito costituito da sala e scena integrata è unico ai fini della determinazione delle misure antincendio.
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Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi
INFORMA- Roma
D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.
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