Ascensori e comportamento all’incendio: aggiornamento UE delle norme armonizzate

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Con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1220 del 26 luglio 2021 la Commissione europea modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 (relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori) per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori antincendio e il comportamento degli ascensori in caso di incendio.

  • L’aggiornamento riguarda le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 che, secondo la Commissione, soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE.
  • Vengono invece ritirati riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 perché sostituiti dalle EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020

Cosa si intende per conformità a norma armonizzata?

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La conformità di ascensori e componenti alle norme autorizzate: la normativa

Vediamo di seguito la normativa di riferimento in materia di conformità tecnica degli ascensori.

  • In base all’articolo 14 della direttiva 2014/33/UE (relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori) , gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza (di cui all’allegato I della direttiva), contemplati da tali norme o da parti di esse.
  • Con decisione di esecuzione C(2016) 5884, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare
    • i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE;
    • i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE -direttiva macchine) come stabilito all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE).
  • Il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 (riferimenti ad esse nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione- per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto escludendo riferimenti normativi datati.

Ascensori antincendio: quali sono le norme armonizzate con Decisione 2021/1220 ?

Di conseguenza sono state adottate:

  • le norme armonizzate EN 81-72:2020 sui requisiti di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori antincendio;
  • e EN 81-73:2020 sul comportamento degli ascensori in caso di incendio.

Quanto alle norme armonizzate

  • EN 81-72:2015
  • EN 81-73:2016

la loro soppressione dall’allegato sarà operativa a partire dal 27 gennaio 2023 per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate aggiornate.

Per approfondire sulle normative tecniche in materia di ascensori e comportamento degli ascensori in caso di incendio

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Antonio Mazzuca

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