Distribuzione carburanti e Attività ricettiva: le distanze di sicurezza

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Sul sito dei Vigili del fuoco è stato pubblicato un nuovo quesito rivolto alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che riguarda le “Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale di gpl per autotrazione e un’attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1. del D.P.R. 340/2003″.

Il quesito sulle distanze di sicurezza

Il quesito era pervenuto alla Direzione regionale della Puglia attraverso il Comando di Lecce: un’azienda aveva consegnato la S.C.I.A. per un deposito di GPL, dichiarando che nell’area dell’impianto carburanti erano presenti due fabbricati di esclusiva pertinenza dell’impianto carburanti; il primo era destinato a esercizio commerciale. Il secondo a albergo a tre stelle con 8 camere per 16 posti letto, di circa 220 m2. Tali fabbricati, come da dichiarazione del titolare, rispettavano la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 lettera d del D.P.R. 340/2003 che prevede una distanza di 20. Nel dettaglio, il Fabbricato adibito ad attività ricettiva risulta ubicato alla distanza di circa 27 m dal punto di riempimento del serbatoio di GPL e alla distanza di circa 20 m dal serbatoio di GPL interrato di 30 m3. L’autorizzazione rilasciata dal Comune di Calatone per l’attività commerciale e l’albergo era strettamente connessa all’impianto carburanti.
Nel quesito si chiedeva alla Direzione regionale se l’intero complesso (ricettivo e commerciale) possa essere considerato come edifico compreso nell’impianto ai sensi del art.2.1 lettera f) del D.P.R. 340/2003 e come tale se possano essere applicate le distanze di sicurezza interne di cui all’art. 13.1 del D.P.R. 340/2003.
In particolare, per il fabbricato avente attività ricettiva, che risulta contiguo e non comunicante con il locale commerciale, viene chiesto se questo possa essere considerato pertinente all’impianto e come tale se possano essere applicate le distanze di sicurezza interne di m 20 dai punti pericolosi dell’impianto stradale di GPL, ai sensi dell’art. 13.1.2 lettera d) ovvero se l’albergo debba rispettare la distanza di sicurezza esterna di m 30 dal punto di riempimento e di m 20 dal serbatoio di GPL interrato di 30 m3, ai sensi dell’art. 13.2 del D.P.R. 340/2003.

Secondo la Direzione centrale VV.F.

Secondo la Direzione centrale, investita della questione dalla Direzione regionale per la Puglia
1)per l’edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del D.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
2) l’attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell’impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del D.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Il quesito è consultabile per intero, in formato pdf allegato alla notizia.

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Redazione InSic

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