Quali sanzioni per il Preposto che non vigila sui dipendenti di altra ditta?

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Il quesito presentato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro riguarda la figura del preposto in cantiere e i suoi compiti di controllo sui dipendenti di altre ditte. In quali sanzioni incorrerebbe se non svolgesse tali compiti. Risponde l’Ing. Marco Surace, Ispettore tecnico Direzione Territoriale del Lavoro – Firenze

Il Quesito
Può un ispettore, durante un sopralluogo in cantiere, sanzionare un preposto per non aver vigilato sui lavoratori di un’altra ditta? Il preposto non dovrebbe vigilare i dipendenti della propria ditta e non rispondere dei dipendenti di altre ditte, i quali dovrebbero avere il loro preposto?. Peraltro, si potrebbe configurare anche un’ingerenza…

Secondo l’Esperto

La struttura aziendale teorica su cui si basa l’attribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza, vede le seguenti figure, in ordine gerarchico: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori. Tali figure hanno senso all’interno di una impresa, mentre il dirigente o il preposto di una non può – salvo casi particolari – avere compiti su di un’altra.
Il preposto in particolare, come riporta l’art. 2 comma 1 lett. e del D.Lgs. 81/08, “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”, “nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli”, e all’art. 19 si ribadisce che deve sovrintendere e vigilare “sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro … e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”. Non sorge alcun dubbio quindi, che i compiti del preposto siano all’interno della propria azienda.

Diverso può essere il caso in cui l‘impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 del citato decreto, nomini un preposto, per lo svolgimento dei compiti di cui all‘art. 97 comma 1, ovvero la verifica delle “condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” (il comma 3-ter cita infatti esplicitamente i preposti per tale compito).
La sanzionabilità del preposto in questo caso, ancorché non contemplata esplicitamente dal titolo IV, può verosimilmente essere attuata in combinato disposto con gli obblighi del citato art. 19, sanzionato dall’art. 56.

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Redazione InSic

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