Beni Strumentali - Nuova Sabatini

NUOVA SABATINI 2022 – DM 22 aprile 2022 – news e aggiornamenti

2811 0

In questa scheda riportiamo tutte le informazioni utili sulla NUOVA SABATINI 2022, la misura agevolativa introdotta dal DL del FARE (art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 conv. con L.n.98/2013) a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Rispetto alla Sabatini 2021, il Decreto ha apportato alcune correzioni alla disciplina e delle nuove linee di intervento definite dalla normativa intervenuta, tenendo in conto anche le novità introdotte dalle ultime Leggi Finanziarie (l’ultima modifica risale alla Finanziaria 2022 – L.n.234/2021).

Nuova SABATINI: cos’è?

La Misura è volta a favorire l’accesso al credito delle stesse, attraverso finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

DECRETO 22 aprile 2022 – Nuova Sabatini 2022

Con DECRETO 22 aprile 2022 il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO approva la (nuova) disciplina della NUOVA SABATINI (2022).

Il Decreto aggiorna i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dall’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo e le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato a favore delle imprese che realizzano gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno (regolamentata al Capo III), nonché di raccordo con altri finanziamenti (articoli 8 e 17 del decreto).

Nuova Sabatini: le linee di intervento

Gli interventi agevolativi sono articolati nelle seguenti linee di intervento definite al Capo II del DM 22/4/2022:

  • agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
  • agevolazioni per investimenti 4.0;
  • agevolazioni per investimenti green.
  • contributo maggiorato a favore delle imprese che realizzano gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno

Agevolazione Beni Strumentali: soggetti coinvolti

L’intervento agevolativo è gestito dal Ministero (art.3), che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico-specialistico di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle DSAN rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità degli investimenti e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione ed anche controlli documentali ovvero ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione dei programmi agevolati.

Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni per investimenti green le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca (lee imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese);
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell’art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dal punto 5 dell’art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.

Come ottenere il finanziamento per la Nuova Sabatini

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di cui all’art. 9;
  • avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
  • essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto all’art. 9, comma 7, per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
  • essere erogato in un’unica soluzione all’impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario.

Qual è la copertura per la Nuova Sabatini 2022?

La misura copre fino al 100 per cento dei programmi ed è concesso, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 3/2015 (art.8).

Programmi ammissibili alla Nuova Sabatini

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:

  • investimenti in beni strumentali;
  • investimenti 4.0;
  • investimenti green;
  • investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).

Quali programmi sono ammissibili per la Nuova Sabatini?

I programmi devono:

  • essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale. Per le imprese con sede legale in Italia, devono essere destinati alla sede legale ovvero all’unità locale dell’impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i programmi devono essere destinati ad una unità locale ubicata in Italia. I programmi non possono essere comunque frazionati su più sedi o unità locali dell’impresa;
  • prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale;
  • escludere (perchè non ammesso) il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

L’ammissibilità dei Programmi riguarda anche i diversi settori di attività in caso siano realizzati:

  • dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall’art. 17 «Aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.
  • nel settore trasporti spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma rientrante nelle tipologie sopra individuate;
  • nel settore agricolo, i programmi, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento
  • nel settore della pesca e acquacoltura, i programmi, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26 «Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca», 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura», 41 «Aiuti alle misure di commercializzazione» e 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura» del regolamento FIBER

Quando avviare il programma di agevolazione?

Il programma deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  • sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
  • sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

Conclusione dei programmi (art.9)

I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Quali Spese sono ammissibili? (art.10)

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta.

Quali spese non sono ammesse per la Nuova Sabatini 2022?

Non sono ammesse le spese:

  • a) per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni «ad uso mostra» e quelli venduti «con riserva di gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in «conto visione» o in «prova» all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
  • c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura;
  • d) connesse a commesse interne;
  • e) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»;
  • g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • j) imputabili a imposte e tasse;
  • k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
  • m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell’ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

Come pagare le spese ammissibili?

Le devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Agevolazioni concedibili per la Nuova Sabatini

A fronte del finanziamento (art.8), è concessa un’agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all’art. 8, a un tasso d’interesse annuo pari:

  • al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  • al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

(ulteriori informazioni sono disponibili all’art.11)

Modalità di presentazione della domanda Art. 12

La procedura di presentazione della domanda per la Nuova Sabatini è descritta in art.12: ecco i passaggi

  • Le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (pena la non procedibilità della domanda).
  • Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle operazioni di propria competenza. Indica, separatamente, l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green.
  • Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare al soggetto finanziatore la disponibilità, parziale o totale, delle risorse. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa prenotazione non può essere disposta.
  • Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto finanziatore adotta la delibera del finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa richiedente, dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando inoltre, per ciascuna operazione deliberata, la documentazione di cui al comma 1.

Concessione del contributo (art.13)

  • Entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall’impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria.
  • Il Ministero verifica la vigenza e gli altri requisiti dell’impresa richiedente e procede agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, e alla registrazione dell’aiuto sul RNA. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura, il Ministero procede alla registrazione dell’aiuto rispettivamente sui registri SIAN e SIPA. Il provvedimento di concessione è trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all’impresa beneficiaria.
  • Successivamente alla trasmissione della domanda ed entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza o la revoca dall’agevolazione richiesta o concessa, l’impresa beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista. 3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facoltà di ricorrere all’utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l’origine della provvista con cui l’operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero.
  • Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera, il soggetto finanziatore è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell’assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l’eventuale dichiarazione di decadenza o revoca. La convenzione stabilisce le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

Erogazione del contributo Art. 14

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione: il contributo viene erogato alle PMI in più quote annuali a seguito della trasmissione da parte dell’impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento e, comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un’apposita DSAN (vedi i dettagli delle allegazioni, in art.14).

Variazioni del programma

L’art.21 regola le variazioni dell’oggetto del programma, rispetto a quello preventivato nella domanda e le sue condizioni e le eventualità che si tratti di variazioni “soggettive” dell’impresa beneficiaria da comunicare (anche nel caso di perdita dei requisiti soggettivi). Possibili anche variazioni dell’ubicazione dei beni oggetto del programma

Revoche dei contributi

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, all’art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda salvo i casi di subentro nella titolarità delle agevolazioni;

c) l’impresa non residente non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal presente decreto ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

d) l’impresa beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all’art. 13, comma 2, ovvero all’art. 19, comma 2;

e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell’art. 14, comma 7, oppure dell’art. 20, comma 4, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all’erogazione delle agevolazioni concesse;

f) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

g) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all’art. 2, comma 1;

h) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all’art. 2, comma 1, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell’investimento;

i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori delle regioni del Mezzogiorno;

j) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto all’art. 9, all’art. 10 e all’art. 16;

k) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all’art. 9, comma 10;

l) l’impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall’art. 14, comma 2, e dall’art. 20, comma 1;

m) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, l’impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall’art. 14, comma 8;

n) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell’ambito del provvedimento direttoriale di cui all’art. 12, comma 1;

o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

p) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti 4.0, compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all’art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

q) l’impresa beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell’intervento secondo le previsioni di cui all’art. 14, comma 11;

r) l’impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

s) l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all’art. 22;

t) emerga che l’impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili.

Per ulteriori informazioni sulla Nuova Sabatini

InSic suggerisce

  • la pagina dedicata alla misura sul Portale Incentivi.gov.it
  • la pagina dedicata sul sito del MISE

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore