Edilizia scolastica: autorizzazione Miur a Regioni per stipula mutui e appalti

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Con Decreto 6 giugno 2017 il ministero dell’Istruzione fornisce autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all’aggiudicazione dei lavori.
In particolare, ai sensi della Legge legge 24 dicembre 2003, n. 350 e’ autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del DL n.104/2013 (convertito con l. n.128/2013) per le finalita’, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati.

L’utilizzo dei contributi pluriennali quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM 6/6/2017 in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato.
Eventuali variazioni del piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell’istruzione, che provvede a richiedere autorizzazione al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato).

Il perfezionamento delle operazioni può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia, si chiarisce nel DM 6/6/2017.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
Nel contratto di mutuo stipulato con l’istituto finanziatore deve essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro (direzione II e VI) e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio – Ufficio XVI), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.

Riferimenti normativi:
DECRETO 6 giugno 2017 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all’aggiudicazione dei lavori. (Decreto n. 390).
(GU Serie Generale n.217 del 16-09-2017)

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Redazione InSic

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