DURC on-line: istruzioni in una circolare ministeriale

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Il Ministero del Lavoro con Circolare n.19/2015 (in allegato) che spiega i contenuti del decreto del Ministero del Lavoro, del 30 gennaio 2015 (vedi approfondimento precedente), che riporta le Semplificazioni in materia di DURC (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1-6-2015)
La circolare assume peculiare importanza in vista dell’entrata in vigore del DURC online il 1 luglio 2015 (vedi approfondimento) e fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.

La circolare n.19/2015 riepiloga i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC e, almeno in base a quanto riporta una nota ministeriale, sarà seguita a breve da ulteriori indicazioni più specificatamente operative da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili.

Nella circolare si ripercorre brevemente la storia delle semplificazioni imposte dal DURC, a partire dal D.L. n. 34/2014, il Jobs Act (conv. in L. n. 78/2014), recante “semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”: il DL doveva semplificare l’attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l’acquisizione del Documento, attraverso la verifica “con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]/o regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
Al convertito DL 34/2014 è seguito il recentissimo DM 30/01/2015 (vedi approfondimento) che ha fissato i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica
Ora la circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che sarà efficace dal 1 luglio, soprattutto con riferimenti agli aspetti applicativi. Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l’illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

L’articolo 1 della circolare indica i soggetti abilitati d effettuare la verifica di regolarità contributiva:
a)i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di “amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (….)”;
b)gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f)le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell’art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

L’articolo 2 ci parla invece della Verifica di regolarità contributiva da svolgersi da parte dei soggetti abilitati ei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e l’esito della stessa – fatte salve le esclusioni indicate dall’art. 9 del D.M. sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di
investimenti di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
b)nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

L’articolo 3 indica i Requisiti di regolarità richiedendo che la verifica della regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. Nell’articolo 4 si regolamenta l’ipotesi di Assenza di regolarità l’eventualità di verifica sulla regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali (articolo 5).
Sempre con riferimento ai soggetti tenuti alla verifica, l’articolo 6 indica le Modalità della Verifica, attraverso un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa. L’articolo 7 riporta i contenuti del PDF non modificabile prodotto al termine dell’attività di verifica nei suoi elementi costitutivi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all’articolo 6 ed è “liberamente consultatile” tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
L’applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l’ha richiesta anche ai fini dell’estrazione del medesimo Documento.

All’articolo 8 si regolano le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, mentre all’articolo 9 si parla delle “Esclusioni” dalla nuova disciplina.
In via transitoria, specifica l’articolo 9 “e comunque non oltre il 1° gennaio 2017”, resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:
a)dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;
b)dell’art. 6, comma li-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare ‘”con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento”;
c) della procedura di emersione di cui all’art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell’interno 29 agosto 2012;
d) della procedura di “esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del Cratere” di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
II D.M. prevede che, per il medesimo periodo transitorio continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica “in tempo reale” non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.
I DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

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Redazione InSic

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