DURC: in Gazzetta il decreto sulle semplificazioni documentali

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1-6-2015 è stato riportato il Decreto del Ministero del Lavoro, del 30 gennaio 2015, che riporta le Semplificazioni in materia di DURC. Sono molte le novità che riguardano il Documento: qualche giorno fa abbiamo ricordato l’importante data del 1 luglio, quando scatterà la procedura esclusivamente online per il suo rilascio.

Con Decreto 30/1/2015, finalmente in Gazzetta, si identificano i soggetti tenuti alla verifica della regolarità contributiva (articolo 1) per poi passare a regolare (articolo 2) la verifica stessa che viene effettuata sulle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento.
La verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, e che operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
La verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché’ dai soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché’ dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento “semplificato” di cui all’art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento.

Il Documento semplificato (regolato all’articolo 7) previsto dal Decreto 30/1/2015 sostituisce (vedi articolo2) ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

L’Art. 3 sancisce quindi i Requisiti di regolarità la cui verifica avverrà in tempo reale e che ricade sui pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata. L’articolo dettaglia anche i casi in cui sussiste la “regolarità” (rateizzazione, sospensioni di pagamento, crediti oggetto di compensazione o in pendenza di contenzioso o affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, nonché “in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

È l’articolo 4 invece che sancisce le ipotesi di Assenza di regolarità e il conseguente invito a regolarizzare all’interessato che può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. L’invito impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
La regolarizzazione (spiega l’articolo 4.3) entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all’art. 7.

All’articolo 7 si riportano i contenuti del Documento semplificato in formato PDF che ha validità di 120 giorni alla data effettuazione della verifica (di cui all’articolo 6) d è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

I contenuti del Documento sono
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e’ effettuata la verifica;
b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

L’articolo 9 del Decreto 30/1/2015 ricorda che in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:
a) dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b) dell’art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c) in applicazione dell’art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012;
d) in applicazione dell’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

Restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all’art. 6 non è possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.

Riferimenti normativi:
DECRETO 30 gennaio 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (DURC).(GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)

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Redazione InSic

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